L’INPS, con la circolare n. 16 del 4 febbraio 2020, ha fornito le istruzioni operative, applicabili durante il periodo di transizione fissato per la Brexit (1.2.2020 – 31.12.2020), in materia di prestazioni pensionistiche, familiari, di disoccupazione, malattia, maternità e paternità, legislazione applicabile, distacchi di lavoratori all’estero, recuperi di contributi e prestazioni indebite, pensionistiche e non pensionistiche, e indicazioni sulle modalità degli scambi di informazioni tra Istituzioni. L’INPS ha, inoltre, precisato che, ad oggi, non è possibile fornire istruzioni relative al periodo successivo al 31 dicembre 2020, in assenza di un quadro giuridico certo di riferimento.

L’accordo di recesso, firmato a Bruxelles e a Londra il 24 gennaio 2020 (G.U. dell’Unione europea L 29 del 31.1.2020), in vigore dal 1° febbraio 2020, definisce le modalità di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea, prevedendo, all’art. 126, un periodo di transizione che decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo accordo, 1° febbraio 2020, e termina il 31 dicembre 2020.

L’Istituto previdenziale, con la circolare 16/2020, ha chiarito che, per i cittadini comunitari e del Regno Unito, è prevista l’estensione della validità dei regolamenti comunitari (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 fino al 31 dicembre 2020; pertanto, a tali cittadini continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi per l’accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni pensionistiche italiane, anche qualora la domanda di pensione sia stata presentata successivamente.

I regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 continueranno ad applicarsi, fino al 31.12.2020, anche in materia di:

  • Prestazioni a sostegno del reddito (disoccupazione, prestazioni familiari, malattia/maternità). La vigenza, nella fase di transizione dei regolamenti comunitari fino alla data del 31.12.2020, fa salvo, tra gli altri, uno dei principi fondamentali del diritto comunitario in materia di sicurezza sociale, ossia la totalizzazione dei periodi assicurativi necessari per il raggiungimento del requisito previsto per il riconoscimento delle prestazioni di sicurezza sociale. Tale principio produce i suoi effetti per tutti i periodi assicurativi maturati fino al 31.12.2020, sia con riferimento alle domande presentate prima di tale data e in corso di trattazione, che alle domande presentate successivamente, sempre che facciano riferimento a situazioni verificatesi prima di tale data;
  • Legislazione applicabile e distacchi di lavoratori all’estero. La vigenza, in via transitoria, delle norme comunitarie fino al 31.12.2020 fa salvo, nei rapporti tra Italia e Regno Unito, quanto indicato nelle certificazioni di legislazione applicabile (PDA1/E101) rilasciate entro la data predetta ai cittadini comunitari e, in applicazione del regolamento (CE) n. 859/2003, ai cittadini extracomunitari. La validità delle certificazioni non potrà in ogni caso riguardare periodi successivi al termine del periodo di transizione (31 dicembre 2020);
  • Recuperi di contributi e prestazioni indebite, pensionistiche e non pensionistiche.