L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 33 del 25 giugno 2020, ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati in favore dei beneficiari del BONUS VACANZE ex art. 176 del D.L. 34/2020.

Allo scopo, si ricorda che il citato art. 176, c. 1, riconosce un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed&breakfast (di seguito “fornitori”), nella misura e alle condizioni stabilite dallo stesso art. 176.

Il credito è utilizzabile nella misura dell’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, e per il restante 20% come detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Per consentire ai fornitori e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è stato istituito il seguente codice tributo: “6915” denominato “BONUS VACANZE - recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.