Bonus ricercatori: entro dicembre 2014 le istanze relative alle assunzioni 2012
A cura della redazione
Sulla G.U. n. 184/2014 è stato pubblicato il DM 28/07/2014, attuativo dell’art.24 del DL 83/2012 (L. 134/2012) che dispone la concessione di un credito d’imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati, con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha previsto che le istanze per le assunzioni intervenute nel periodo 26 giugno 2012 – 31 dicembre 2012 possono essere presentate telematicamente dal 15 settembre al 31 dicembre p.v.
Si tratta di un credito d’imposta pari al 35% dei costi aziendali sostenuti per le assunzioni a tempo indeterminato, entro un limite massimo di 200 mila euro annui per singola impresa, di personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso un’Università italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia oppure di personale in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, impiegato in attività di ricerca e sviluppo.
Se l’impresa che ha assunto è una start up, un incubatore certificato oppure un’azienda con sede o unità locali nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il credito d’imposta viene concesso nei limiti del De Minimis. Ne consegue che questi soggetti possono fruire del beneficio tenendo conto di ulteriori agevolazioni già ottenute nei limiti previsti per gli aiuti di Stato di importanza minore nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell’istanza e nei due esercizi finanziari precedenti.
Per le assunzioni avvenute nel 2013 invece l’istanza, firmata digitalmente, va presentata per via telematica dal 10 gennaio 2015 e per quelle del 2014 dal 10 gennaio 2016.
All’istanza vanno allegati i titoli accademici e il documento di certificazione contabile
Il sistema procederà alla verifica delle istanze di accesso al credito d’imposta secondo l’ordine cronologico di trasmissione e trasmette per posta elettronica certificata il provvedimento di concessione del beneficio.
Non verranno prese in esame le istanze presentate oltre i termini iniziali e finali e quelle redatte o inviate con modalità difformi da quella telematica.
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