Bonus occupazione SUD anche per Abruzzo, Molise e Sardegna
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 1/03/2017 n.41, ha fornito le istruzioni operative per fruire dello sgravio contributivo, pari al massimo a 8.060 euro su base annua, per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, compreso l’apprendistato professionalizzante, effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 di soggetti disoccupati, nelle Regioni meno sviluppate o in transizione.
L’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumono personale senza esservi tenuti, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.
Per i giovani che, al momento dell’assunzione hanno un’età compresa tra i 16 e i 24 anni (intesi come 24 anni e 364 giorni), lo stato di disoccupazione rappresenta l’unico requisito soggettivo richiesto ai fini dell’accesso al beneficio.
Invece i lavoratori con almeno 25 anni di età, al momento dell’assunzione incentivata, oltre a essere disoccupati, devono risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Al riguardo, l’INPS specifica che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero chi ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione.
Infine, fatte salve le ipotesi di trasformazione dei rapporti a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro.
L’incentivo spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una Regione “meno sviluppata” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in una Regione “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.
Il beneficio non spetta per il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, il contratto di lavoro domestico; il contratto di lavoro intermittente e le prestazioni di lavoro accessorio.
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto.
In caso di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante presso datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali il bonus massimo riconoscibile corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una durata pari o superiore a dodici mesi.
L’incentivo è fruibile in dodici quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore e riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura massima di 8.060,00 euro su base annua per ogni lavoratore assunto.
Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 671,66 (euro 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 22,08 (euro 8.060,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Non rientrano nell’agevolazione: premi e i contributi dovuti all’INAIL, del contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c., del contributo, ove dovuto, ai fondi bilaterali di cui agli art. 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo n. 148/2015.
L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto del regime de minimis. Oltre tali l’imiti l’incentivo può essere fruito purché l’assunzione abbia comportato un incremento netto dell’occupazione.
Il datore di lavoro che intende fruire dell’agevolazione deve inoltrare all’INPS apposita domanda utilizzando il modulo on line B.SUD.
In caso di accoglimento dell’istanza, l’incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive: Uniemens oppure DMAG per gli agricoli.
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