Bonus mamme non applicabile durante il congedo parentale
A cura della redazione
L’INPS ha pubblicato una serie di faq riferite all’applicazione della misura “Decontribuzione mamme” introdotta dalla Legge di Bilancio 2024.
L’istituto conferma che, laddove la lavoratrice soddisfi tutti i requisiti, avrà diritto all’esonero anche se versa i contributi ad una cassa diversa da INPS.
Si chiarisce che l’esonero non spetta per i periodi di fruizione del congedo straordinario, in quanto durante tale periodo è versato alla lavoratrice un indennizzo e non una vera e propria retribuzione. Per i giorni in cui non si percepisce retribuzione da lavoro dipendente, difatti, non è possibile richiedere l’esonero.
Ne consegue che l’esonero non può essere richiesto nemmeno durante i periodi di congedo di maternità o parentale, per considerazioni analoghe a quelle riferite al congedo straordinario. Qualora, in virtù del proprio contratto di lavoro, sia previsto il versamento di un’integrazione da parte del datore di lavoro, limitatamente a tale contribuzione è possibile usufruire dell’agevolazione. Ad esempio: congedo indennizzato all’80% = l’agevolazione non spetta congedo indennizzato all’80% + integrazione del 20% = l’agevolazione spetta limitatamente alla quota di contributi versati sulla retribuzione al 20%.
Un’altra precisazione di rilievo riguarda la fruibilità dell’esonero per le ipotesi di affidamento. Secondo l’INPS, gli istituti dell’affidamento preadottivo e quello temporaneo non sono assimilabili all’affidamento pieno o all’adozione definitiva e, quindi, è esclusa l’applicabilità dell’esonero.
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