Con la risoluzione n. 61/E del 18 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il recupero dei crediti bonus Irpef di cui all’art. 1 del D.L. n. 66/2014 e all’art. 1, commi 12 e ss., della L. n. 190/2014, indebitamente utilizzati in compensazione dai sostituti d’imposta.

Si ricorda che le richiamate disposizioni avevano previsto un credito a favore di lavoratori dipendenti e assimilati (cd Bonus Irpef), riconosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta mediante attribuzione sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga. I sostituti d’imposta recuperavano le somme erogate come credito da utilizzare in compensazione con i codici tributo “1655 e “165E”.

Per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi l'Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato. Al fine di consentire il versamento delle somme dovute in esito agli atti di recupero, la risoluzione istituisce quindi i seguenti codici tributo:

  • “7503” denominato "Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale";
  • “7504” denominato "Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta - Sanzione - Controllo sostanziale".

La risoluzione precisa anche le modalità di compilazione del modello di pagamento F24. Ricorda inoltre che per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione.