Nuovo bonus fiscale: le indennità Covid-19 non rilevano ai fini della determinazione del reddito
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 21/08/2020 n.96, ha fornito alcune precisazioni riguardo alle nuove agevolazioni fiscali (in luogo del bonus Renzi) di cui al DL 3/2020 (L. 21/2020), evidenziando che le prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in argomento in quanto considerate redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ai sensi degli articoli 6 e 49 del TUIR.
L’INPS ricorda altresì che il trattamento integrativo verrà riconosciuto in via automatica dall’INPS solo per le prestazioni pagate direttamente all’assicurato, per le quali l’Istituto svolge, appunto, le funzioni di sostituto d’imposta.
Nei casi in cui il trattamento sia stato anticipato dal datore di lavoro, infatti, come spesso avviene per le prestazioni in costanza di rapporto di lavoro (cassa integrazione, malattia, maternità, ecc.), sarà il datore di lavoro a dover riconoscere il bonus fiscale.
Inoltre, sottolinea la circolare, le prestazioni a sostegno del reddito sono legate al verificarsi di eventi, temporanei ed imprevedibili nella durata, che possono insorgere durante il rapporto di lavoro oppure alla cessazione dello stesso. Tale peculiarità ha effetti sul calcolo del reddito previsionale e sul conseguente riconoscimento periodico dell’agevolazione fiscale.
Anche ai fini della determinazione del trattamento integrativo, le prestazioni a sostegno del reddito possono essere distinte in: prestazioni per le quali il credito sarà determinato utilizzando il calcolo del “reddito previsionale”, prestazioni per le quali il credito viene determinato in base ai dati disponibili.
In particolare, rientrano nella prima categoria le seguenti prestazioni: NASpI, DIS-COLL, i trattamenti disoccupazione agricola (DS AGRI), gli assegni integrativi di misura della NASpI previsti da alcuni Fondi di Solidarietà, l’assegno integrativo della durata della NASpI e della mobilità ordinaria previsto dal Fondo del Trasporto Aereo, l’assegno emergenziale previsto dal Fondo del Credito e dal Fondo del Credito Cooperativo, crediti da lavoro di cui agli articoli 1 e 2 del D.lgs n. 80/1992 (c.d. ultime tre mensilità) pagati a carico del Fondo di Garanzia, indennità di maternità per congedo obbligatorio, congedo obbligatorio del padre, assegno per le attività socialmente utili, indennità di tirocinio e i pagamenti a stralcio delle indennità di disoccupazione ASpI e MiniASpI, di mobilità ordinaria e dei trattamenti di disoccupazione speciali per l’edilizia.
Rientrano, invece, nella seconda categoria tutti quei trattamenti per i quali, non essendo nota la durata, non è possibile determinare un reddito previsionale, e più in particolare tutte le tipologie di integrazione salariale, come: CIG ordinaria, CIG straordinaria, CIG in deroga, CISOA, assegno ordinario e assegno di solidarietà (dei Fondi di solidarietà bilaterale/Fondo di integrazione salariale), l’assegno di ricollocazione per i titolari di CIGS (c.d. "bonus Rioccupazione”), la malattia, le indennità per inabilità temporanea assoluta dei lavoratori assicurati ex IPSEMA, il congedo parentale, il congedo facoltativo del padre, le indennità antitubercolari TBC, i permessi riconosciuti dalla legge n. 104/1992 e le prestazioni di congedo straordinario.
L’INPS conferma, inoltre, che rimangono escluse tutte le prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale assoggettate a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17 del TUIR, come di seguito elencate: il TFR Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge n. 297/1982, il TFR esattoriali di cui alla legge n. 377/1958; i pagamenti arretrati delle prestazioni rientranti nel regime fiscale di cui all’articolo 17 del TUIR.
Così come resta escluso il pagamento anticipato dell’indennità di NASpI erogata in unica soluzione al fine di incentivare l’avvio di un’attività di lavoro autonomo dell’assicurato, in quanto perde la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale per assumere la natura di contributo finanziario per lo sviluppo dell'autoimprenditorialità.
Sono ancora da escludere dall’ambito di applicazione della normativa del credito in argomento, in quanto costituiscono redditi da lavoro autonomo e non sono redditi da lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49, comma 1 e comma 2, lett. b), e 50, comma 1, del TUIR: le indennità di maternità per lavoratrici autonome (artigiane e commercianti, imprenditrici agricole professionali, coltivatrici dirette, colone, mezzadre); le indennità di maternità e indennità di malattia per gli assicurati iscritti alla Gestione separata, in qualità di liberi professionisti e titolari di partite IVA.
Sono, infine, escluse tutte le prestazioni a sostegno del reddito esenti ai fini fiscali, quali: il Reddito di cittadinanza, gli assegni familiari e gli assegni per il nucleo familiare, l’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (il c.d. assegno di maternità dello Stato), le indennità COVID-19 di cui al D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, c.d. decreto “Cura Italia”, e di cui al D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, c.d. “decreto Rilancio”, l’anticipazione del 40% dei trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 22-quater del D.L. n. 18/2020, l’assegno di maternità e per il nucleo familiare concesso dai Comuni, il Premio alla Nascita, l’Assegno di natalità (c.d. bonus bebè) e il bonus baby-sitting.
In sede di conguaglio di fine anno, il sostituto d’imposta è tenuto alla verifica della spettanza del diritto ai singoli benefici fiscali e, qualora non spettanti in tutto o in parte, provvede a recuperare le somme corrisposte per l’ulteriore detrazione (articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 3/2020) e per il trattamento integrativo di 100 euro, tenendo conto dell’eventuale diritto all’ulteriore detrazione (articolo 1, comma 3, del citato decreto).
In entrambi i casi, ove la somma indebita ecceda 60 euro, il recupero sarà effettuato in 8 rate di pari ammontare, a partire dalla prima rata di pagamento della prestazione che sconta gli effetti del conguaglio.
Le agevolazioni fiscali in argomento corrisposte ai contribuenti nel corso del 2020 saranno oggetto di puntuale esposizione nella CU 2021.
La circolare ricorda che qualora il contribuente abbia comunque percepito dal sostituto di imposta un credito di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 3/2020, in tutto o in parte non spettante, è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi.
Con riguardo all’ulteriore detrazione si rappresenta che l’interessato potrà esprimere la rinuncia al riconoscimento del diritto tramite la presentazione di una nuova dichiarazione di diritto alle detrazioni d’imposta, accedendo con le proprie credenziali al servizio: “Prestazione e servizi” > “Detrazioni fiscali”.
La rinuncia alla detrazione di cui all’articolo 13 del TUIR comporta la rinuncia anche all’ulteriore detrazione di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 3/2020 e il diritto alle detrazioni fiscali previste dal predetto articolo 13 comporta il riconoscimento automatico dell’ulteriore detrazione nel rispetto dei limiti reddituali previsti dalla norma.
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