L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 126 del 20 gennaio 2023, ha chiarito che il bonus erogato dal datore di lavoro svizzero nell’anno di imposta successivo all’effettuazione della prestazione, al lavoratore che, nel medesimo anno di riferimento, ha trasferito la residenza in Svizzera, deve essere tassato secondo i principi convenzionali del Trattato Italia – Svizzera per evitare le doppie imposizioni.

Nella fattispecie in esame, l’istante ha dichiarato di aver trasferito per motivi di lavoro la propria residenza in Svizzera nel corso dell'anno 2020.

In particolare, il contribuente ha precisato di:

·         essere stato residente e di aver prestato la propria attività lavorativa in Italia sino al mese di giugno del 2020 alle dipendenze della ALFA SA operante nel settore delle assicurazioni;

·         essersi trasferito in Svizzera nel giugno 2020 (ivi disponendo di un'abitazione permanente a partire dallo stesso mese), iscrivendosi nelle anagrafi comunali elvetiche in tale data, per svolgere un lavoro subordinato in territorio svizzero presso una stabile organizzazione della ALFA SA (tale trasferimento della sede dell'attività lavorativa era inizialmente previsto sin da aprile 2020 ma l'emergenza Covid ha richiesto un prolungamento del contratto con ALFA SA);

·         aver trasferito il centro degli interessi economici e vitali in Svizzera dal luglio 2020.

L'istante ha segnalato, infine, che, nel 2021, ha ricevuto dal datore di lavoro svizzero una remunerazione sotto forma di bonus annuale la cui maturazione riguarda il periodo di lavoro espletato nei due Stati nel 2020 (con una leggera prevalenza di giorni in Svizzera).

L’Agenzia delle Entrate, partendo dal principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno, ha rilevato che, nel caso in esame, si deve fare specifico riferimento al Trattato per evitare le doppie imposizioni in vigore con la Svizzera, il cui art. 4, par. 2, stabilisce le cosiddette tie breaker rules per dirimere eventuali conflitti di residenza tra gli Stati contraenti.

Inoltre, l’art. 4, par. 4, prevede che ''la persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all'altro Stato contraente cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L'assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell'altro Stato a decorrere dalla stessa data''. Si osserva, pertanto, che, nella fattispecie prospettata, il problema della doppia residenza deve essere risolto applicando il suddetto criterio del frazionamento del periodo d'imposta.

Ciò premesso, l’A.E. ha fornito le proprie valutazioni nel presupposto di un cambiamento di domicilio del contribuente dall'Italia alla Svizzera, intervenuto il giorno x del luglio 2020, poiché questa è stata la fattispecie rappresentata dall'istante. Sussistendo tale presupposto, l'Italia può esercitare la propria potestà impositiva, basata sulla residenza, fino al giorno x del luglio 2020, mentre la Svizzera può far valere, ai sensi della predetta disposizione convenzionale, la sua pretesa impositiva a decorrere dal giorno successivo al giorno x del luglio 2020. Al riguardo, è appena il caso di segnalare che l'iscrizione all'AIRE del contribuente, rilevando unicamente ai fini della vigente normativa interna, non ha effetto sull'applicazione delle disposizioni contenute nel citato Trattato internazionale.

In sostanza, nell'ipotesi di una residenza svizzera del contribuente, a decorrere dal giorno x+1 del luglio 2020, e di svolgimento dell'attività lavorativa in tale Stato, dal giorno x del luglio del medesimo anno, ai sensi dell'art. 15, par. 1, del suddetto Trattato internazionale i redditi di lavoro dipendente prodotti, rispettivamente, nei periodi:

·         1° gennaio - giorno x-1 del luglio 2020, devono essere assoggettati ad imposizione esclusiva in Italia (Stato di residenza del lavoratore e di svolgimento dell'attività lavorativa);

·         giorno x del luglio 2020, devono essere assoggettati ad imposizione concorrente in Italia e in Svizzera e la conseguente doppia imposizione deve essere eliminata in tale ultimo Stato mediante il metodo dell'esenzione, previsto dall'art. 24, par. 3, della Convenzione;

·         giorno x+1 del luglio 2020 - 31 dicembre 2020 devono essere assoggettati ad imposizione esclusiva in Svizzera (Stato di residenza del lavoratore e di svolgimento dell'attività lavorativa).

Per quel che concerne il bonus percepito dall'istante nell'anno di imposta 2021, maturato in base all'attività lavorativa svolta dal medesimo soggetto nell'intero 2020, si rileva che l'art. 15 della citata Convenzione tra l'Italia e la Svizzera prende in considerazione, al fine di una ripartizione tra i due Stati della potestà impositiva, il Paese di residenza e quello di svolgimento di un lavoro subordinato al momento dell'effettuazione dell'attività, a fronte della quale è erogato il reddito da assoggettare ad imposizione, e non lo Stato di residenza al momento dell'erogazione del reddito. Sulla base delle considerazioni sopra esposte e degli elementi, relativi alla residenza ed allo svolgimento dell'attività lavorativa, rappresentati dall'istante, si osserva, pertanto, che, ai sensi delle disposizioni contenute nel citato art. 15, paragrafo 1, della Convenzione, deve essere assoggettata ad imposizione in Italia la quota parte del bonus, maturata nel periodo 1° gennaio - giorno x del luglio 2020, che, invece, non risulta soggetta a tassazione nella Confederazione Elvetica (la quota relativa al giorno x del luglio 2020, assoggettata ad imposizione in Italia, è, comunque, esente in Svizzera, ai sensi del citato art. 24, paragrafo 3, della Convenzione) mentre quella relativa al periodo giorno x+1 luglio - 31 dicembre 2020 dovrà essere sottoposta a tassazione esclusiva in Svizzera e, pertanto, non assoggettata ad imposizione nel nostro Paese. Il contribuente potrà, in ogni caso, richiedere alle competenti Autorità fiscali elvetiche il rimborso delle ritenute operate sul reddito in esame in violazione delle citate disposizioni normative, contenute nella vigente Convenzione tra l'Italia e la Svizzera.