Bonus carburanti: ancora in corso i tavoli di confronto sull’interpretazione della norma
A cura della redazione
Come abbiamo già avuto modo di analizzare in precedenti articoli, la legge n. 23/2023 di conversione del DL n. 5/2023, ha modificato il testo dell’art. 1 con cui sono stati reintrodotti, per il 2023, i buoni carburanti esenti fino al limite di 200 euro.
In particolare, rispetto alla formulazione originaria del decreto, si è aggiunto un inciso ai sensi del quale l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.
Sul punto occorre quindi comprendere se tale inciso si riferisca solo ai buoni consegnati al lavoratore dal 16 marzo 2023 (data di entrata in vigore della legge di conversione) o si applichi dal 1° gennaio 2023, rendendo necessario l’assoggettamento a contributi anche dei buoni eventualmente già concessi nel periodo di vigenza del testo originario del decreto.
Si evidenzia, come già precisato nei precedenti interventi, che ai sensi dell’art. 5, co. 5, della L. n. 400/1988, le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente.
Per tale ragione si conferma che, a nostro avviso, la modifica disposta legge n. 23/2023 di conversione non può avere effetto retroattivo, ma produce i suoi effetti solo a decorrere dal 16/03/2023, giorno della sua entrata in vigore. Pertanto, ne consegue, seguendo detta tesi, che i bonus carburanti di 200 euro riconosciuti ai dipendenti fino al 15/03/2023 non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente né ai fini fiscali né ai fini contributivi. Invece, quelli erogati dal 16/03/2023 risultano esenti solo fiscalmente.
Occorre tuttavia segnalare che sulla questione risultano essere in corso diversi tavoli di confronto tra il Ministero del lavoro, l’INPS e le associazioni rappresentative dei datori di lavoro, al fine di confermare o meno detta tesi.
In attesa di conoscere l’interpretazione ufficiale che ne deriverà, compresi i conseguenti adempimenti operativi, a nostro avviso, per effetto di quanto sopra esposto, al momento non risulta opportuno provvedere ad effettuare i conguagli contributivi sui valori dei buoni consegnati ai dipendenti entro il 15.3.2023.
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