L’INPS, con il messaggio n. 1563 del 28 aprile 2023, ha fornito le indicazioni operative per il conguaglio e il recupero della contribuzione relativa alla quota di fringe benefit e/o di bonus carburante erogata, ai sensi dei Decreti Aiuti bis e quater, da parte dei datori di lavoro che assumono manodopera assoggettata a contribuzione agricola unificata.

In particolare, nel caso in cui sia necessario assoggettare a contribuzione la quota di retribuzione imponibile precedentemente omessa, i datori di lavoro:

a)       invieranno un flusso di variazione in aumento della retribuzione imponibile del mese di competenza con l’indicazione dell'importo dei fringe benefits e/o del bonus carburante dagli stessi corrisposto nel periodo d'imposta 2022, qualora, tale importo, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 3.000 euro (in relazione ai fringe benefit) e/o superiore a 200 euro (in relazione al bonus carburante) e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno; l’incremento dell’imponibile dovrà essere denunciato all’interno del flusso PosAgri, con Tipo Retribuzione “W”;

b)      effettueranno il recupero dal lavoratore della differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno;

Nel caso in cui occorra effettuare il recupero della quota di fringe benefit e/o di bonus carburante precedentemente assoggettata a contribuzione nel corso dell’anno 2022 (valore dei beni o dei servizi prestati inferiore ai limiti previsti di 3.000 euro per i fringe benefit e/o di 200 euro per il bonus carburante), il datore di lavoro potrà recuperare la contribuzione versata in eccedenza mediante la presentazione, alle Strutture territoriali competenti, di un’istanza di rettifica tramite l’apposita funzionalità disponibile all’interno della Comunicazione Bidirezionale presente nel Cassetto previdenziale per le aziende agricole, avendo cura di compilare il modello “07FB”. Tale istanza potrà essere presentata, entro e non oltre il prossimo 31 maggio, con i dati riportanti l’indicazione dell’importo della retribuzione da non considerare imponibile previdenziale per ogni codice fiscale dei lavoratori interessati. I datori di lavoro dovranno conseguentemente restituire ai lavoratori la quota di contribuzione recuperata di loro pertinenza.

L’importo della rettifica in diminuzione (per la quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore) sarà acquisito dalle Strutture territoriali con la procedura “Movimenti Contabili”.

L’eventuale credito residuo potrà essere oggetto di compensazione con i debiti contributivi maturati successivamente o potrà, in caso di datore di lavoro cessato, essere richiesto a rimborso.