Bonus carburante anche per i dipendenti di società consortili a capitale pubblico
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 15 del 12 gennaio 2023, ha chiarito che il bonus carburante, pari a € 200 per l’anno 2022, ex art. 2, c. 1, del D.L. 21/2022 (L. 51/2022), poteva essere concesso ai dipendenti di una società consortile per azioni a capitale interamente pubblico senza finalità di lucro, se non rientrante nella nozione di amministrazione pubblica di cui all’art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001. Nella fattispecie, l’istante è una società consortile attraverso la quale i soci (ovvero la Regione Alfa e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale) organizzano e gestiscono il servizio di trasporto terrestre per l’emergenza urgenza sanitaria 118 per l’intero territorio regionale, nonché tutti i servizi inerenti all’emergenza urgenza.
Allo scopo, si ricorda che il citato art. 2, c. 1, del D.L. 21/2022 ha previsto che «Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, c. 3, del TUIR, di cui al DPR 917/1986».
L’agevolazione è stata inizialmente introdotta per favorire esclusivamente i lavoratori dipendenti di «aziende private» e successivamente, in sede di conversione del decreto legge, è stata sostituita la locuzione «aziende private» con «datori di lavoro privati».
Con esclusivo riferimento alla norma in commento, avente carattere eccezionale, il richiamo ai «datori di lavoro privati» è da intendersi riferito ai datori di lavoro che operano nel ”settore privato”, così come individuato per esclusione nella circolare 15 giugno 2016, n. 28/E, ai fini dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato.
Quindi, sono escluse dal settore privato e, di conseguenza, dal bonus carburante le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001, in virtù del quale «Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999».
Riproduzione riservata ©