L’Inps ricorda sul proprio internet che, dalle ore 10 del 17 luglio 2017 e fino alle 23,59 del 31 dicembre 2017, sarà attivo il servizio online per richiedere il “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”.

La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016 per un contributo di massimo 1.000 euro.  Nel caso in cui si richieda il bonus come rimborso delle mensilità da gennaio a luglio 2017, si dovranno indicare in un primo momento gli estremi della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rette e successivamente allegare le ricevute di pagamento.  Per ottenere il bonus anche per i mesi da settembre e dicembre 2017, si dovrà dichiarare nella domanda che il minore è già iscritto per l’anno scolastico 2017/2018.  Nel caso in cui il bambino sia iscritto per la prima volta all’asilo nido da settembre 2017, si dovrà presentare con la domanda la prova dell’avvenuta iscrizione e del pagamento almeno di una retta di frequenza. Solo in caso di asilo nido pubblico potrà invece essere allegata la documentazione che dimostri l’inserimento del minore in graduatoria e la previsione del pagamento differito. Il rimborso avverrà solo dopo che verrà allegata la ricevuta di pagamento che potrà essere fornita tramite ricevuta o quietanza di pagamento, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale, e per i nidi aziendali tramite attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga. È importante che le ricevute riportino sia il codice fiscale del richiedente che quello del minore. Per richiedere il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione, si dovrà presentare un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.

Relativamente al contributo asilo nido, il richiedente è il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta; relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune.

Il bonus asilo nido non è cumulabile con le detrazioni fiscali frequenza asili nido e non può essere fruito in mensilità coincidenti con quelle di fruizione del bonus infanzia (contributo asilo nido e voucher baby sitting).