L’INPS, con la circolare n. 88 del 22 agosto 2024, ha fornito le istruzioni relative alle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige Sudtirol, a seguito dell’adeguamento del Fondo alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 148/2015.

In particolare, le indicazioni fornite dall’istituto si riferiscono alla prestazione dell’assegno di integrazione salariale e ne specificano i destinatari e la durata massima.

Per il finanziamento di tale prestazione il datore di lavoro è tenuto alla corresponsione di un contributo ordinario e di un contributo addizionale. Il contributo ordinario è fissato nella misura dello 0,50% mensile per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti (ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura rispettivamente di due terzi e un terzo), ed calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle prestazioni, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto, i lavoratori a domicilio e i dirigenti. È dovuto, invece, un contributo ordinario nella misura dello 0,80% dai datori di lavoro che occupano mediamente oltre i cinque dipendenti nel semestre precedente.

Ai fini della corretta applicazione dell’aliquota contributiva, si evidenzia che i datori di lavoro iscritti al Fondo (contraddistinti dal codice di autorizzazione “6P”), che operano con più posizioni contributive e realizzano il requisito occupazionale di più di 5 dipendenti computando i lavoratori denunciati su più matricole devono darne comunicazione alle Strutture territorialmente competenti per consentire l’attribuzione, alle relative matricole, del codice di autorizzazione “6G”, che assume il più ampio significato di “Azienda con più di 5 dipendenti e fino a 15, che opera su più posizioni, tenuta al versamento dei ctr al FIS; azienda con più di 3 dipendenti fino a 15, che opera su più posizioni tenuta al versamento dei ctr al F.do Sol Attività Professionali e Azienda che opera su più posizioni con forza aziendale più di 5 dipendenti tenuta al versamento dei ctr al Fondo solidarietà Bolzano”.

I datori di lavoro che ricorrono alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sono poi tenuti al versamento di un contributo addizionale nella misura del 4% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori destinatari della prestazione. A decorrere dal 1° gennaio 2025, è prevista (tramite apposita delibera del Comitato da assumersi entro il 31 dicembre di ogni anno) la possibilità di una riduzione, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti “e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento”, fino alla misura massima del 40% della prevista aliquota di contribuzione ordinaria dello 0,50%.

La circolare riporta anche le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens.