Il comma 385 dell’art. 1 della L. 207/2024 riconferma, anche per il 2025, la riduzione transitoria dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, applicabile ai premi di produttività e forme di partecipazione agli utili d’impresa, erogati negli anni 2025, 2026 e 2027.

La norma di riferimento è contenuta nell’art. 1, cc. 182 – 189 della L. 208/2015 relativa agli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Fermo restando che il lavoratore può rinunciare al regime tributario agevolato e continuare ad applicare quello ordinario, si ricorda che il beneficio concerne esclusivamente le somme ed i valori suddetti corrisposti in esecuzione di contratti collettivi, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

L’imposta sostitutiva spetta ai soli lavoratori dipendenti titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, che hanno percepito, nell’anno d’imposta precedente, redditi da lavoro dipendente d’importo non superiore a 80.000 euro, nel limite imponibile annuo complessivo lordo pari a 3.000 euro.