Riduzione TUR e versamento dei contributi
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 34 del 4 febbraio 2025, facendo seguito alla decisione di politica monetaria della BCE del 30 gennaio 2025 che ha ridotto l’ex TUR al 2,90% (con decorrenza dal 5 febbraio 2025), ha fornito le opportune indicazioni sulla nuova misura degli interessi di rateazione e differimento, nonché delle sanzioni civili, tenendo conto anche delle novità in tema di ravvedimento operoso introdotte dal D.L. n. 19/2024.
Le prime indicazioni riguardano l’interesse di dilazione dovuto in caso di versamento rateale dei debiti contributivi e delle sanzioni civili, che passa all’8,90% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 5 febbraio 2025. Diversamente, per i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore, non sono previste modificazioni.
Anche l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, dal 5 febbraio 2025, deve essere calcolato al tasso dell’8,90% annuo. In tal caso, il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di gennaio 2025.
Venendo alle sanzioni civili, si devono distinguere, come di consueto, le conseguenze in caso di omissione o di evasione contributiva, tenendo conto, come anticipato, delle novità in materia di ravvedimento operoso.
Più precisamente, in caso di omissione contributiva, la misura della sanzione civile passa all’8,40% in ragione d’anno (tasso del 2,90% maggiorato di 5,5 punti). Si tratta della fattispecie di cui alle lettere a) dell’art. 116, c. 8, della L. 388/2000, ovvero quella del mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie. Si deve poi considerare che, in base al nuovo ravvedimento operoso introdotto dal 1° settembre 2024, se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza, in unica soluzione spontaneamente prima o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione è calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 2,90% in ragione d’anno.
Per la fattispecie di evasione contributiva di cui alla lett. b), invece, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari, in ragione d’anno, al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. È il caso in cui i contributi non erano nemmeno rilevabili dalle denunce, in quanto omesse o non conformi al vero. Più precisamente, si deve poi distinguere tra le seguenti ipotesi, anche alla luce delle novità di cui al D.L. n. 19/2024:
- Denuncia della situazione debitoria che sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa: in questo caso, le sanzioni civili vengono degradate a omissione e quindi calcolate al 8,40% in ragione d’anno.
- Versamento effettuato in unica soluzione entro 90 giorni dalla denuncia spontanea: la misura delle sanzioni civili dovute è pari all’10,40% in ragione d’anno (tasso del 2,90% maggiorato di 7,5 punti).
Nella fattispecie prevista dal successivo comma 10, ovvero quando il mancato o ritardato pagamento derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, le sanzioni civili sono dovute nella misura dei soli interessi legali.
Le sanzioni civili possono poi essere ridotte nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, sempreché siano integralmente pagati i contributi e le spese. Tuttavia, considerato che l’ex TUR è inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2025 (2% in ragione d’anno), a decorrere dal 5 febbraio 2025 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base del 2,90%.
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