L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8 del 10 aprile 2019, ha fatto il punto sulle novità fiscali contenute nella Legge di Bilancio 2019 e ha risposto ai dubbi degli operatori. Tra i temi trattati, la circolare illustra le novità su credito d’imposta ricerca e sviluppo, incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica. Focus anche sulla soglia di accesso all’interpello nuovi investimenti e sull’estensione del regime di adempimento collaborativo nel caso di società partecipanti a Gruppi Iva.

Per quanto riguarda gli investimenti e lo sviluppo delle imprese, numerose sono le novità fiscali che mirano a sostenere gli investimenti delle imprese e a favorire la loro trasformazione tecnologica e digitale in una logica 4.0. Si va dall’aliquota agevolata del 15% applicabile agli utili reinvestiti in beni strumentali e nell’incremento dell’occupazione alle agevolazioni previste per gli investimenti in start-up innovative e ancora alle novità in tema di iper ammortamento e Cloud computing. Maggiori dettagli, inoltre, sul credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo e su quello per le spese di formazione per i propri dipendenti sui temi dell’Industria 4.0. Il documento di prassi fornisce indicazioni anche sull’ampliamento della platea interessata all’interpello nuovi investimenti e sull’estensione dell’adempimento collaborativo alle società che partecipano a Gruppi Iva.

In materia di incentivi per l’assunzione di giovani conducenti nel settore dell’autotrasporto, le Entrate precisano che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, a determinate tipologie di conducenti, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di autotrasporto appartenenti a specifiche categorie normativamente individuate, spetta un rimborso, erogato da ciascuna impresa di autotrasporto, in misura pari al 50% del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

Le tipologie di conducenti e le categorie di imprese di autotrasporto destinatari delle misure di favore, sono le seguenti:

  1. a) conducenti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro-Logistica, trasporto merci e spedizione;
  2. b) imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Sotto il profilo fiscale, è previsto, in favore delle imprese di autotrasporto sopra indicate, il riconoscimento di una detrazione totale dall’imposta lorda per una quota pari ai rimborsi erogati ai conducenti fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 1.500 euro totali per ciascun periodo d’imposta.

Ferme restando le specifiche modalità di richiesta ed erogazione del beneficio, che saranno definite con apposito provvedimento da parte del Ministero del Lavoro, la fruizione della detrazione risulta condizionata alla (preventiva) erogazione del rimborso.

Dalla configurazione dell’erogazione del rimborso quale presupposto del diritto alla detrazione discende, altresì, che quest’ultima sarà fruibile nel periodo di imposta di erogazione del rimborso medesimo.

In merito all’estensione del regime forfetario la legge di bilancio 2019 ha eliminato gli ulteriori requisiti in precedenza previsti per l’applicazione del regime forfetario riguardanti il costo del personale (le spese per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti, non dovevano essere complessivamente superiori a 5.000 euro lordi).

Inoltre è consentito l’accesso al regime forfetario alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro – attuali o precedenti - ove si tratti di attività di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale (la disciplina previgente alla legge di bilancio 2019 precludeva l’applicazione del regime forfetario in caso di percezione nell'anno precedente di redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000 euro, anche in caso di rapporto di lavoro cessato).

Per quanto riguarda la tassazione agevolata del reddito corrispondente agli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e per l’incremento dell’occupazione (commi da 28 a 34 della Legge di Bilancio 2019), pari al 15% in luogo dell’Ires al 24%, si prevede che l’importo massimo assoggettabile ad aliquota ridotta corrisponde alla somma: a) degli investimenti in beni strumentali materiali nuovi (di cui all’articolo 102 del TUIR); b) del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

In merito al “costo del personale dipendente” rilevante a fini del computo dell’agevolazione in argomento, secondo l’Agenzia delle entrate rileva il costo del personale dipendente – assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato – in ciascun periodo d’imposta, a condizione che, congiuntamente: tale personale sia destinato per la maggior parte del periodo d’imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato; si verifichi l’incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci del conto economico relative ai costi per il personale (salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili e altri costi) ed agli oneri diversi di gestione [v. articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile] rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

L’incremento è considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d’imposta nelle strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il beneficio spetta limitatamente al numero dei lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.

I datori di lavoro possono usufruire dell’aliquota ridotta solo se rispettano, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all’agevolazione, le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni.

I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale. I soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.