Biglietti aerei: il datore di lavoro può sostenere le spese
A cura della redazione
Tra le prestazioni in natura che il datore di lavoro può riconoscere ai propri dipendenti, vi possono rientrare anche i biglietti aereo per il ritorno a casa del lavoratore oppure più semplicemente per raggiungere un luogo di villeggiatura.
Questi benefit non ricadono però nel campo di applicazione dell’art. 51, c. 2, lett. d-bis) del TUIR che fa riferimento esclusivamente agli “abbonamenti”.
Possono invece ben rientrare nel comma 3 dello stesso articolo secondo cui “Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a Euro 258,23 (valore raddoppiato per il 2021); se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.
Pertanto se il biglietto aereo ha un valore inferiore a Euro 516,46 (previsto solo per gli anni 2020 e 2021, salvo proroghe ulteriori) ed è l’unico benefit riconosciuto al lavoratore, oppure se la somma di tutti quelli corrisposti nell’anno non è superiore al citato limite, non concorrerà a formare reddito di lavoro dipendente.
A nulla rileva il fatto che in azienda non sia presente un piano di welfare aziendale né un contratto collettivo di secondo livello, dato che i predetti benefit possono essere erogati discrezionalmente dal datore di lavoro anche al singolo lavoratore. Nessun obbligo quindi di corrisponderli alla generalità dei dipendenti o ad una categoria di dipendenti.
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