Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 5/2009, ha fornito le istruzioni operative riguardo al regolamento sui benefici per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro introdotti dalla Finanziaria 2007.
In particolare, si rammenta che, in favore dei familiari superstiti dei lavoratori deceduti a seguito di infortuni sul lavoro a far data del 1° gennaio 2007, sono previste due tipologie di benefici:
- una prestazione economica consistente nella corresponsione di una somma una tantum (non tassabile e non cumulabile con altre misure di sostegno previste in favore dei soggetti di cui sopra), il cui importo è parametrato al numero dei familiari superstiti ed è annualmente fissato con decreto del MinLavoro;
- un'anticipazione della rendita ai superstiti di cui all'art. 85 T.U. approvato con D.P.R. 30/06/1965 n. 1124.
Entrambi i benefici vengono erogati dall'INAIL o, con riferimento agli infortuni del settore marittimo o aereo, dall'IPSEMA; però, mentre la prestazione una tantum spetta ai superstiti di tutti i lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro, anche se non soggetti alla tutela obbligatoria, l'anticipazione della rendita spetta solo ai superstiti dei soggetti assicurati, nonché di soggetti che svolgevano in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico, assicurati ex L.  493/99.
La domanda diretta ad ottenere la prestazione una tantum deve essere presentata o inviata a mezzo raccomandata A/R alla competente sede dell'Istituto presso cui il lavoratore deceduto era assicurato, entro 40 giorni dalla data del decesso.