Azioni in luogo del premio di risultato: il valore esente fiscalmente può raddoppiare
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, con la circolare 5E/2018, ha affrontato anche il benefit previsto dallart.51, c.2, lett. g) del TUIR che consente si esonerare da contributi e imposte il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore, complessivamente nel periodo d’imposta, a 2.065,83 euro.
Tale disposizione è stata oggetto della Legge di Bilancio 2017 che ha previsto la possibilità di sostituire, sempre in esenzione d’imposta, il premio di risultato con le azioni del datore di lavoro, anche se non vengono rispettate le condizioni di cui alla citata lett.g).
Ne consegue che la deroga prevista dalla Legge di bilancio 2018 trova applicazione non solo per il limite di valore delle azioni che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente (2.065,83 euro), ma anche per le seguenti condizioni:
- attribuire le azioni alla generalità dei dipendenti,
- non cedere a terzi le azioni entro i primi tre anni dall’esecuzione, nonché, oltre tale termine, al datore di lavoro.
Pertanto non si genera reddito imponibile nei confronti del lavoratore che sostituisce, in tutto o in parte, il premio di risultato con azioni della società/datore di lavoro o del gruppo, quando:
- l’offerta è rivolta, anziché alla generalità, a categorie di lavoratori, purché in conformità alle previsioni contrattuali (aziendali e/o territoriali);
- il valore delle azioni “convertite” supera il limite di euro 2.065,83 previsto per ciascun periodo d’imposta potendo, pertanto, essere assegnate azioni per un importo complessivo pari a euro 5.065,83 (2.065,83 + 3.000 di premio convertito);
- le medesime azioni sono riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro;
- le azioni sono cedute prima che siano trascorsi tre anni dalla conversione del premio di risultato assoggettabile ad imposta sostitutiva.
Resta fermo che la cessione delle azioni da parte del lavoratore potrà generare “reddito diverso”, ai sensi dell’articolo 67, del TUIR, ma non reddito di lavoro dipendente.
Per quanto riguarda la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita delle azioni assegnate in sostituzione del premio di risultato, in deroga all’art.68, c. 6 del TUIR, la Legge di bilancio 2018 ha previsto che la plusvalenza fiscalmente rilevante è determinata dalla differenza tra il prezzo della vendita delle azioni e l’importo del premio di risultato erogato in azioni.
Infine l’Agenzia delle entrate ricorda (richiamando la risoluzione 186/2002) che se il dipendente ha ricevuto una pluralità di assegnazioni di azioni in anni diversi, si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data meno recente, secondo il c.d. criterio FIFO. In ogni caso quest’ultimo criterio non è applicabile se l’assegnazione di azioni sostitutive di premi di risultato agevolabili è successiva ad altre assegnazioni di azioni, in quanto in tal caso l’applicazione del criterio FIFO comporterebbe di fatto la condizione di non cedibilità nel triennio anche delle azioni assegnate in sostituzione dei premi agevolabili nel triennio espressamente derogata dal legislatore.
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