Confindustria, con la circolare del 18/07/2018, ha evidenziato che a seguito dell’intervento operato dall’art. 1, comma 161, della Legge di Bilancio 2018 è stata coordinata la disciplina di favore sulle azioni assegnate ai dipendenti in sostituzione dei premi di risultato detassabili, con le regole di tassazione delle plusvalenze da realizzo di partecipazioni, contenute nel comma 6 dell’articolo 68 del TUIR.

Nel merito si prevede che la plusvalenza imponibile sarà determinata sulla base della differenza tra il prezzo di vendita delle azioni e il valore di quelle ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme spettanti a titolo di premio di risultato.

In base alle regole generali ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile sulle azioni cedute occorre confrontare il prezzo di vendita con il valore di acquisto sostenuto dal dipendente assoggettato a tassazione. L’applicazione di tale regola comporterebbe che il valore di acquisto delle azioni assegnate ai dipendenti in luogo dei premi di risultato dovrebbe essere pari a zero e, conseguentemente, in caso di successiva cessione dell’azione, l’intero corrispettivo ricevuto risulterebbe soggetto all’imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie, pari al 26%.

La modifica operata dalla Legge di Bilancio 2018 supera tale inconveniente, specificando che il valore di acquisto, con cui confrontare il corrispettivo ricevuto, è dato dal valore del premio di risultato sostituito.

Infatti, l’articolo 68, comma 6, del TUIR, prevede che ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile derivante da cessione di azioni, occorra confrontare il prezzo di vendita con il valore di acquisto sostenuto dal dipendente assoggettato a tassazione.

Per tali ragioni, la norma introdotta con la Legge di Bilancio 2018 opportunamente specifica che il valore di acquisto, con cui confrontare il corrispettivo ricevuto, è dato dal valore del premio di risultato sostituito.