Il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria per mancata o irregolare contribuzione previdenziale inizia a decorrere dal momento del raggiungimento dell'età pensionabile (Cass. 15/06/2007 n.13997).
La Suprema Corte in particolare ha deciso che la responsabilità del datore di lavoro per danni subiti dal lavoratore, a causa di mancata o irregolare contribuzione, rappresenta un'ipotesi di responsabilità contrattuale, derivante dalla violazione di una specifica e indisponibile obbligazione imposta dalla legge.
Ne consegue che il termine di prescrizione della relativa azione risarcitoria è quello decennale previsto dall'art. 2946 c.c.. Il dies a quo può variare, secondo l'interesse che si intende tutelare con la proposizione della domanda di risarcimento, posto che l'interesse ad agire del lavoratore sorge ancora prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, eventualmente avvalendosi dell'azione di condanna generica al risarcimento; ma allorquando l'azione sia diretta al risarcimento del danno per l'avvenuta perdita della pensione, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il lavoratore, raggiunta l'età pensionabile e concorrendo ogni altro requisito, perde il relativo diritto (o lo vede ridotto) a cagione dell'omissione contributiva.