Aziende plurilocalizzate: la fruizione della CIGD tramite conguaglio avviene con il sistema Ticket
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio 25/08/2020 n.3144, riepilogando la normativa e le istruzioni operative già fornite nei mesi precedenti per la fruizione della CIGD da parte delle aziende plurilocalizzate, senza citare le novità del nuovo Decreto Agosto (DL 104/2020), ha reso note le modalità con le quali è possibile recuperare l’ammontare del trattamento anticipato con il sistema del conguaglio contributivo.
A tal fine l’INPS ha ricordato che le aziende interessate utilizzeranno nel flusso Uniemens le modalità di esposizione del conguaglio con il sistema ticket.
Più precisamente, per tutti gli eventi di CIGD – di cui all’articolo 22, comma 4, del decreto-legge n. 34/2020 - gestiti con il sistema del “Ticket”, le aziende dovranno indicare il codice evento “CDR” (“Cassa Integrazione Guadagni in Deroga Richiesta”), sia in caso di Cassa Integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione, e dovrà essere altresì indicato il codice “T” in <TipoEventoCIG>.
Riguardo alle modalità di esposizione nel flusso Uniemens, relativamente al trattamento CIGD per cui sono stati già autorizzati dal Ministero del Lavoro i periodi di 9, 13 o 22 settimane, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro esporranno il codice di nuova istituzione “G808”, avente il significato di “Conguaglio CIGD per aziende plurilocalizzate -Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 comma 4 art. 22”, nell’elemento <DenunciaAziendale>/ <ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGinDeroga>/ <CongCIGDACredito>/ <CongCIGDAltre>/<CongCIGDAltCaus>, e l’importo posto a conguaglio nell’elemento <CongCIGDAltImp>, presente allo stesso percorso.
Invece per la CIGD “Emergenza Covid-19” autorizzato dall’INPS (proroga delle ulteriori 5 ed eventuali successive 4 settimane) per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro esporranno il codice di nuova istituzione “G809”, avente il significato di “Conguaglio CIGD per aziende plurilocalizzate -Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 art. 22 quater, comma 1 - proroga”, nell’elemento <DenunciaAziendale>/ <ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGinDeroga>/ <CongCIGDACredito>/ <CongCIGDAltre>/<CongCIGDAltCaus>, e l’importo posto a conguaglio nell’elemento <CongCIGDAltImp>, presente allo stesso percorso.
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