L’INPS, con la circolare n. 89 dell’1 agosto 2018, ha fornito le istruzioni applicative per il prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici che hanno cessato l'attività, anche in caso di fallimento, per le quali è stata accertata la causale di crisi aziendale dal Ministero del Lavoro.

La circolare illustra, inoltre, i requisiti necessari e le modalità di gestione delle richieste di prepensionamento presentate dai lavoratori dipendenti che hanno cessato l’attività per crisi aziendale. Il trattamento non può avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018.

Possono accedere al prepensionamento i lavoratori collocati in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015, anche se dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario sono stati collocati in mobilità dalla stessa impresa e prestano attività lavorativa dipendente a tempo determinato.

Il beneficio non spetta ai lavoratori che hanno ripreso l’attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato.