Autotrasporto: modello 20SM in corso di spedizione con i tassi 2012 rielaborati
A cura della redazione
L’INAIL, con la nota 26/04/2012 n.2737, facendo seguito al decreto ministeriale 15/02/2012 con il quale sono state ripartite le risorse tra le diverse misure, in coerenza con la legge di stabilità 2012, a sostegno del settore dell’autotrasporto, ha comunicato che sono stati rielaborati i tassi del 2012 e che ha provveduto a spedire alle imprese interessate il modello 20SM relativo alla comunicazione del tasso applicato per l’anno in corso.
Infatti dette risorse sono utilizzate sia per la riduzione dei tassi medi di tariffa delle imprese del settore autotrasporto sia per la riduzione del premio speciale unitario per le imprese artigiane del predetto settore.
Pertanto le imprese interessate dovranno calcolare i premi ordinari dovuti per i dipendenti e gli altri soggetti assimilati applicando alle retribuzioni già dichiarate entro il 16 marzo u.s. i nuovi tassi indicati nel mod. 20SM ricevuto. Dovranno poi calcolare i premi speciali unitari dei componenti del nucleo artigiano, applicando al premio di rata 2012, per le sole voci di tariffa 9121 e 9123 e in base alle percentuali di incidenza presenti, la percentuale di riduzione dell’11,90%.
Nel caso in cui il premio di autoliquidazione 2012 è già stato versato in unica soluzione, senza applicare il predetto sconto, il credito potrà essere utilizzato in compensazione con il mod. F24 con le consuete modalità.
Se invece l’impresa si è avvalsa del pagamento in forma rateale, l’importo già versato in misura superiore al dovuto deve essere utilizzato in compensazione sulla rata in scadenza al 16 maggio p.v..
L’INAIL ricorda infine che per le ditte che hanno presentato la denuncia di esercizio nei termini, con data inizio attività ricompresa tra la metà e la fine di dicembre 2011, è prevista una seconda elaborazione dell’autoliquidazione 2011/2012 in scadenza al 16 giugno 2012. Le basi di calcolo per queste ditte sono state elaborate tenendo conto dei nuovi tassi aggiornati e del premio speciale unitario al netto della riduzione sia per la regolazione 2011, che per la rata 2012.
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