L’INPS, con la circolare 10/11/2017 n.167, ha fornito le istruzioni operative ai fini della fruizione dell’esonero contributivo pari all’80% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che esercitano attività di autotrasporto così come previsto dalla Legge di Stabilità 2016.

Più precisamente, l’art. 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’art. 47-bis, commi 2 e 7, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha introdotto, per i conducenti di veicoli equipaggiati con tachigrafo digitale, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.

I soggetti interessati dal beneficio sono quindi i datori di lavoro che esercitano attività di autotrasporto (conto terzi, conto proprio, trasporto persone, attività di produzione o scambio beni o servizi, qualora effettuino trasporto internazionali).

L’esonero, nella misura dell’80%, trova applicazione sui contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, fatta eccezione: dei premi INAIL; di quelli versati al Fondo tesoreria; della contribuzione dovuta ai fondi sostitutivi o alternativi in materia di cassa integrazione (D. LGs. 14872015); dei contributi a garanzia finanziamento QUIR; del contributo pari allo 0,30% destinato ai fondi interprofessionale per la formazione e del contributo di solidarietà del 10%, dovuto per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti.

L’agevolazione contributiva, riconosciuta per un triennio, decorre dal mese successivo alla data di raggiungimento, per ogni singolo conducente, delle 100 giornate di trasporto internazionale fino al mese di paga di novembre 2018.

L’esonero spetta anche per i conducenti che effettuino servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui (il calcolo deve essere effettuato dal 1°. 1.2016).

Si contano anche le giornate impiegate interamente in tratte nazionali di un trasporto internazionale, nonché quelle impiegate in viaggi internazionali tra stati diversi dall’Italia.

I veicoli devono essere equipaggiati di tachigrafo digitale.

L’esonero è subordinato al rispetto del de minimis.

L’esonero è altresì condizionato dal rispetto, da parte del datore di lavoro, delle condizioni fissate dall’art. 1, comma 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 inerenti:

- l’adempimento degli obblighi contributivi;

- l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;

- il rispetto degli altri obblighi di legge;

- il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

I datori di lavoro che intendono fruire del beneficio in oggetto devono inoltrare una richiesta attraverso l’apposita procedura telematica “TRAS.INT.”, messa a disposizione dall’Istituto all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it.

I datori di lavoro ammessi all’esonero esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza novembre 2017, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, nella sezione <DenunciaIndividuale>, nell’elemento <TipoContribuzione> il nuovo codice “T1”.

L’esonero arretrato deve essere esposto nel flusso UniEmens nell’elemento <AltreACredito> <CausaleACredito> il nuovo codice causale “R668” avente il significato di “arretrati esonero contributivo articolo unico, comma 651, legge n. 208/2015” e nell’elemento <ImportoACredito> l’importo da recuperare.

Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento potrà essere effettuata esclusivamente nei mesi di competenza novembre e dicembre 2017, nonché gennaio 2018.