L’Inail, con la nota n. 4245 del 27 maggio 2010, riepiloga le riduzioni contributive per il settore autotrasporto merci in conto terzi con riferimento all'autoliquidazione 2009/2010, segnalando il differimento del termine di versamento al 16 giugno 2010.

Le imprese classificate alle voci 9121 e 9123 hanno già ricevuto entro dicembre 2009 le basi di calcolo per l'autoliquidazione 2009/2010 dei premi assicurativi e devono provvedere entro il prossimo 16 giugno:
- a calcolare i premi ordinari dovuti per i dipendenti e gli altri soggetti assimilati applicando alle retribuzioni (già dichiarate entro il 16 febbraio scorso con il modello 1031 o entro il 16 marzo in caso di invio telematico), i nuovi tassi indicati nel 20 SM in corso di notifica;
- a calcolare i premi speciali unitari dei componenti del nucleo artigiano (titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione) applicando al premio di rata 2010, per le sole voci di tariffa 9121 e 9123 e in base alle percentuali di incidenza presenti, la percentuale di riduzione del 14,50%.
Il versamento dei premi di autoliquidazione 2009/2010 deve essere effettuato entro il prossimo 16 giugno in unica soluzione oppure a rate. In tale ultimo caso, per effetto del differimento del termine al 16 giugno, le rate sono ridotte a tre, con maggiorazione degli interessi da applicare soltanto sulla seconda rata avente scadenza 16 agosto e sulla terza, avente scadenza il 16 novembre. I coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda e terza rata sono i seguenti:
- rata 16 agosto 2010: 0,003643288
- rata 16 novembre 2010: 0,009138082.
Le imprese che, entro il termine del 16 aprile hanno già versato in unica soluzione il premio 902010, calcolato in base ai tassi precedenti e/o senza applicazione della riduzione del 14,50 % ai premi speciali unitari, possono utilizzare il credito in compensazione a mezzo F24 con le consuete modalità. In relazione al nuovo termine di versamento del 16 giugno fissato dal decreto legge n. 72/2010, le imprese che nelle more dell'emanazione del decreto stesso non hanno versato il premio di autoliquidazione entro i termini previgenti, sono da considerarsi in regola ai fini contributivi, con effetto retroattivo.