È stato pubblicato il decreto interministeriale del 17 maggio 2021, con cui sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi, nonché dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, previsto dall’art. 1, cc. 20 – 22, della L. 178/2020.

Si tratta, in particolare, dell’esonero parziale dei contributi previdenziali complessivi dovuti per l’anno 2021, con esclusione dei contributi integrativi e dei premi e contributi dovuti all'IINAIL, nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, in favore delle seguenti categorie di lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali entro la data di entrata in vigore della L. 178/2020:

a) lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell’AGO - gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri - e lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, c. 26, della L. 335/1995 e che dichiarano redditi ai sensi dell’art. 53, c. 1, del DPR 917/1986. Sono compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato. L’esonero è riconosciuto relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021 da versare con le rate o gli acconti con scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021;

b) professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 5096/1994 e al D.Lgs. 103/1996, relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021 da versare con rate o acconti in scadenza nel medesimo anno;

c) medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla L. 3/2018, già collocati in quiescenza, a cui siano stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’esonero è riconosciuto relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021 da versare con le rate o gli acconti con scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021.