Autonomi e professionisti: l’esonero parziale escluso per chi ha avviato l’attività a gennaio 2021
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n.124 del 06-08-2021, ha precisato che l'esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, previsto dall’ articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non spetta ai soggetti che hanno avviato l’attività dal 1° gennaio 2021 compreso.
La piena operatività dell’esonero era subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e all’emanazione di decreti attuativi. Inoltre va ricordato che la misura è concessa nei limiti previsti dal Temporary framework.
La Commissione europea, con decisione C (2021) 5350 final del 14 luglio 2021 (SA.63719), ha autorizzato la misura di aiuto, mentre con il decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 17 maggio 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero in esame.
Per quanto riguarda gli iscritti alle Gestioni previdenziali INPS, la circolare 124/2021 precisa che l’esonero spetta a favore dei soggetti con posizione aziendale attiva alla data del 31 dicembre 2020 e che risultino iscritti alla Gestione previdenziale per la quale è chiesto l’esonero alla data del 1° gennaio 2021. In ogni caso sono destinatari dell’esonero i soggetti che abbiano provveduto a presentare tempestiva iscrizione alla Gestione previdenziale.
Riguardo ai requisiti, ed in particolare l’avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019 e l’avere percepito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro, l’INPS precisa che per i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e per i lavoratori autonomi in agricoltura, sono verificati in capo al titolare della posizione aziendale.
Ai soggetti che hanno avviato nel corso del 2020 un’attività che comporta l’obbligo di iscrizione alle Gestioni speciali dell’AGO e alla Gestione separata dell’INPS non si applica il requisito relativo all’avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi.
Invece la verifica del possesso del DURC verrà effettuata con riferimento al codice fiscale alfanumerico del titolare/professionista richiedente l’esonero.
Secondo il Decreto Sostegni BIS la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. A tale fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021.
Le condizioni previste dalla Legge di Bilancio consistenti nel non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità, e non essere titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità, secondo l’INPS sono verificati in capo al titolare della posizione aziendale e devono essere mantenuti durante tutto il periodo di riferimento dell’esonero (anno 2021).
Pertanto l’esonero non spetterà per i mesi nei quali risulta attivo un rapporto di lavoro subordinato.
Riguardo alla misura l’INPS specifica che l’esonero parziale spetta nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista.
La presentazione della domanda di esonero avverrà attraverso distinti modelli che verranno resi disponibili per ogni Gestione INPS. La pubblicazione dei predetti modelli verrà resa nota con apposito messaggio. La presentazione delle domande deve avvenire a pena di decadenza entro il giorno 30 settembre 2021, come indicato nel messaggio n. 2761 del 29 luglio 2021.
Per la presentazione della domanda dovranno essere utilizzati i seguenti percorsi:
- Gestione speciale artigiani e commercianti Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti > Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020;
- Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri nel Cassetto lavoratori autonomi > comunicazione bidirezionale;
- Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti > Domande Telematiche > Esonero contributivo L. 178/2020.
Nel caso in cui le risorse economiche stanziate non siano sufficienti a coprire la totalità delle richieste avanzate, l’Istituto previdenziale autorizzerà l’esonero riducendo in modo proporzionale l’importo esonerabile a tutta la platea dei beneficiari.
La contribuzione già versata oggetto di esonero potrà essere richiesta a compensazione o a rimborso con domanda da presentare all’INPS entro il 31 dicembre 2021 in relazione all’importo dell’agevolazione effettivamente spettante all’interessato.
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