L'INPS, con la circolare del 22/02/2011, n. 38, ha riepilogato le aliquote contributive da utilizzare per il versamento della contribuzione volontaria 2011 per artigiani, commercianti e lavoratori iscritti alla gestione separata.
In particolare:
a) prosecutori volontari nella Gestione artigiani
- 20,00%, per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- 17,00%, per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;
b) prosecutori volontari nella Gestione commercianti
- 20,09%, per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- 17,09%, per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.
Invece ai fini della determinazione del contributo volontario per i lavoratori iscritti alla Gestione separata deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale (non assicurati e non titolari di pensione) pari, per l’anno 2011, come peraltro indicato nella circolare n. 30 del 2011, al 26,00%. Considerato che la copertura assicurativa di un intero anno si acquisisce in presenza di versamenti complessivamente non inferiori al valore ottenuto applicando l’aliquota IVS al minimale di reddito vigente nella gestione Commercianti (per il 2011 pari ad euro 14.552,00 annui) e tenuto conto del predetto minimale di reddito e dell’aliquota IVS vigente (26,00%), l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore ad euro 3.784,00, su base annua, e ad euro 315,33 su base mensile.
L’INPS infine ricorda che il contributo volontario deve essere calcolato su base mensile come la contribuzione obbligatoria, ma deve essere versato trimestralmente alle seguenti scadenze: 30 giugno 2011 (per il 1° trimestre 2011); 30 settembre 2011 (per il 2° trimestre 2011); 31 dicembre 2011 (per il 3° trimestre 2011); 31 marzo 2012 (per il 4° trimestre 2011).