Autonomi: codice tributo per la ripresa dei versamenti sospesi per COVID-19
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 50 del 7 settembre 2020, ha istituito il codice tributo per il versamento da parte dei lavoratori autonomi, tramite modello F24, delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti d’imposta ai sensi dell’art. 19, c. 1, del D.L. 23/2020.
Per consentire ai soggetti interessati il versamento delle predette ritenute tramite modello F24, si istituisce il seguente codice tributo: “4050” denominato “Ritenute d’acconto non operate versate dai lavoratori autonomi – art. 19, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23”.
In sede di compilazione del modello F24 il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando nel campo “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce la ritenuta, nel formato “AAAA”. Nel campo “Rateazione/regione/prov./mese rif.” sono indicate le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.
Allo scopo, si ricorda che il citato art. 19, c. 1, prevede che “Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17.3.2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17.3.2020 e il 31.5.2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato”.
I versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 16.9.2020, oppure mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.9.2020;
- per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16.9.2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.9.2020. Il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.1.2021.
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