Autoliquidazione INAIL: sospesa la rata in scadenza il 18 maggio
A cura della redazione
L’INAIL, con la circolare n. 21 del 18 maggio 2020, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria disposta dagli ultimi provvedimenti normativi emanati a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per quanto riguarda i termini di versamento dei premi con scadenza legale predeterminata, si rileva quanto segue.
Per i soggetti che possono beneficiare delle sospensioni previste per il mese di marzo 2020, ricadono nella sospensione i seguenti versamenti, qualora non già effettuati:
1) La rata mensile in scadenza il 16.3.2020 del premio speciale unitario dovuto a titolo di anticipo 2020 dai pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne, titolari della polizza speciale pescatori.
Per i soggetti che possono beneficiare delle sospensioni previste per il mese di aprile 2020, ricadono nella sospensione i seguenti versamenti, qualora non già effettuati:
1) La seconda rata trimestrale 2020 (periodo aprile-giugno 2020) con scadenza 16.4.2020 dei premi speciali unitari dovuti per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto che svolgono attività di facchinaggio (polizza facchini) nonché per i vetturini, barrocciai e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi anche di fatto;
2) La rata mensile in scadenza il 16.4.2020 del premio speciale unitario dovuto a titolo di anticipo 2020 dai pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne, titolari della polizza speciale pescatori.
Per i soggetti che possono beneficiare delle sospensioni previste per il mese di maggio 2020, ricadono nella sospensione stessa i seguenti versamenti:
1) Seconda rata dell’autoliquidazione 2019/2020 in scadenza il 18.5.2020 per i soggetti titolari di PAT con polizza dipendenti e/o polizza artigiani (gestione Industria) e per quelli titolari di PAN (gestione Navigazione);
2) Premi del primo trimestre gennaio/marzo 2020 delle società di somministrazione per i lavoratori con contratto di somministrazione in scadenza il 18.5.2020;
3) La rata mensile in scadenza il 18.5.2020 del premio speciale unitario dovuto a titolo di anticipo 2020 dai pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne, titolari della polizza speciale pescatori.
Con riferimento alle denunce di iscrizione e variazione ex art. 12 del DPR 1124/1965 e alle altre denunce periodiche, la sospensione riguarda in particolare:
1) La regolazione del IV trimestre 2019 dei premi speciali unitari dovuti per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto che svolgono attività di facchinaggio (polizza facchini) nonché per i vetturini, barrocciai e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi anche di fatto, a seguito della presentazione entro il 31.1.2020, da parte delle cooperative e degli organismi associativi, dell’elenco trimestrale per la regolazione che, a seconda di quando la Sede competente ha effettuato lavorazione, hanno assunto scadenza 16.3.2020 o 16.4.2020;
2) La regolazione 2019 delle polizze speciali per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, a seguito della presentazione entro il 17.2.2020 della relativa denuncia annuale che, a seconda di quando la Sede competente ha effettuato lavorazione, hanno assunto scadenza 16.3.2020 o 16.4.2020.
L’INAIL ha, inoltre, chiarito che sono sospesi i versamenti per premi e accessori richiesti dalle Sedi competenti a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa di riferimento.
In particolare le richieste di pagamento di cui all’art. 44, c. 5, del DPR 1124/1965, secondo cui entro il giorno 16 del mese successivo a quello di comunicazione fatta dall'Istituto assicuratore, debbono essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di premio risultanti da rettifiche dei conteggi, nonché le differenze supplementari determinate da variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi, e quant'altro dovuto all'Istituto.
Anche in questo caso a seconda che la richiesta di pagamento abbia scadenza 16 marzo, 16 aprile o 16 maggio 2020 gli interessati potranno effettuare la sospensione dei versamenti se rientranti nell’ambito applicativo delle specifiche norme che dispongono la sospensione stessa.
Infine, in riferimento alla comunicazione delle sospensioni dei versamenti e degli adempimenti da parte degli interessati, l’Istituto precisa che gli stessi devono comunicare di aver effettuato la sospensione dei versamenti, specificando la disposizione che hanno applicato e dichiarando, altresì, di essere in possesso delle condizioni previste dalla medesima disposizione per usufruire del beneficio, fermo restando i controlli successivi sull’effettiva sussistenza dei requisiti.
A tal fine, è in corso di realizzazione un apposito servizio online, di cui sarà comunicata a breve l’operatività, che sarà reso disponibile sia ai titolari dei codici ditta che ai loro intermediari in possesso di delega.
Nello stesso servizio gli utenti dovranno anche comunicare se al termine di ogni periodo di sospensione previsto dalle diverse norme applicabili intendono effettuare i versamenti in unica soluzione o mediante rateizzazione nel numero massimo di rate previsto dalle disposizioni in vigore.
Il servizio gestirà tutte le sospensioni finora previste per l’emergenza epidemiologica.
In attesa del servizio online, per i casi urgenti costituiti soprattutto dalla sospensione delle rate delle rateazioni di cui all’art. 2, c. 11, del D.L. 338/1989 (L. 389/1989), è necessario che i beneficiari trasmettano la comunicazione in questione tramite Pec alla Sede INAIL competente.
Gli interessati, inclusi coloro che hanno già inviato la comunicazione di sospensione con la modulistica allegata alle circolari n. 7/2020 e n. 11/2020, dovranno in ogni caso ripresentare la comunicazione con il servizio online che sarà rilasciato.
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