L’INAIL, con la nota 17 dicembre 2014 n. prot. 8076, all’autoliquidazione 2014-2015, confermando il termine per la presentazione delle dichiarazioni retributive con i servizi telematici al 28 febbraio p.v. (29 febbraio se l’anno è bisestile), come previsto nella determina del Presidente dell’Inail n. 330/2014, ha precisato che per l'anno 2015, essendo il 28 febbraio un sabato, il termine di scadenza è prorogato al 2 marzo.

L’Istituto previdenziale ha invece precisato che resta invariato il termine del 16 febbraio per il versamento del premio di autoliquidazione.

In caso di cessazione dell’attività in corso d’anno, la dichiarazione delle retribuzioni deve essere effettuato utilizzando il modello pubblicato sul sito www.inail.it da inviare tramite PEC alla sede competente entro il giorno 16 del mese successivo alla cessazione stessa, contestualmente all’autoliquidazione del premio.

La nota ricorda anche che con determina del Presidente dell’Inail n. 328/2014 è stata fissata la misura dell’addizionale dovuta dalle imprese per il finanziamento del fondo per le vittime dell’amianto a decorrere dall’anno 2014 e sono stati confermati i criteri di individuazione delle aziende tenute al pagamento dell’addizionale, come da decreto interministeriale n. 30/2011. A tal riguardo viene precisato che a decorrere dall’anno 2014 l’addizionale fondo per le vittime dell’amianto a carico delle imprese è fissata nella misura dell’1,33%, da applicare sia al premio di regolazione 2014 sia al premio di rata 2015.

In merito alle riduzioni contributive, l’INAIL ricorda che la riduzione si applica in autoliquidazione sia ai premi ordinari delle polizze dipendenti, sia ai premi speciali unitari delle polizze artigiani. Per quanto riguarda gli altri premi e contributi si ricorda che la L. 147/2013, all’art. 1, c.128, terzo periodo ha stabilito che sono esclusi dalla riduzione i premi per l’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, i contributi per il lavoro occasionale accessorio, i contributi per l’assicurazione degli apprendisti riscossi dall’INPS in forma unificata ed i contributi dovuti per l’assicurazione degli addetti ai servizi domestici e familiari, anch’essi riscossi in modalità unificata dall’INPS.

La misura della riduzione da applicare al premio di regolazione 2014 è pari al 14,17% e la misura della riduzione da applicare al premio di rata 2015 è pari al 15,38%.

L’Istituto assicuratore infine ricorda che per la verifica della sussistenza dei requisiti per l’applicazione della riduzione sono previsti criteri differenti a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio oppure da non oltre un biennio.