Con la circolare n. 6 del 25 gennaio 2017, l’Inail ha fornito indicazioni per l’applicazione della riduzione dei premi e contributi disposta dall’art. 1, comma 128, legge 147/2013 e fissata, per l’anno 2017, nella misura del 16,48%.

L’istituto assicurativo conferma che, anche per il triennio 2017-2019, rimangono fermi i criteri e le modalità applicative e di calcolo della riduzione già fissati per il triennio 2014-2016. Si è reso, però, necessario procedere all’aggiornamento degli Indici di Gravità Medi (IGM), al fine di consentire, per i premi del settore marittimo, per i premi speciali determinati ai sensi dell’art. 42 DPR n. 1124/1965, per i premi per l’assicurazione contro l’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e per i contributi della gestione agricoltura riscossi dall’Inps, l’individuazione delle aziende virtuose attraverso il confronto con l’Indice di Gravità Aziendale (IGA). Si veda, per i nuovi IGM, l’allegato alla notizia.

La circolare ricorda, inoltre, che i destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio. Per l’anno 2017 rientrano nella prima fattispecie le lavorazioni con data inizio precedente al 3 gennaio 2015 e nella seconda quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2015. La percentuale di riduzione del 16,48% si applica ai premi/contributi di competenza del 2017. Per i premi di autoliquidazione la percentuale di riduzione stabilita per detto anno si applica quindi alla rata anticipata dovuta per 2017 e alla regolazione o conguaglio dovuto per il medesimo anno, da versare con l’autoliquidazione nel 2018. Resta inteso che la percentuale di riduzione da applicare in sede di regolazione o conguaglio per l’anno 2016 è pari al 16,61%. Con riferimento alle lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, per i soggetti che hanno già presentato l’istanza ex art. 20 delle M.A.T. 5, accettata nel corso del biennio di riferimento, la riduzione sarà automaticamente applicata per l’anno 2017 senza presentazione di una nuova istanza.