L’INAIL, con la nota n. 13439 del 27 dicembre 2023, ha fornito le istruzioni operative relative all’autoliquidazione 2023/2024 con particolare riferimento alle riduzioni contributive e ha riepilogato le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

Fermo restando il termine del 16 febbraio 2024 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2023 è il 29 febbraio 2024.

I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 febbraio 2024.

I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I. online, che calcola anche il premio dovuto, e Invio telematico Dichiarazione Salari. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2023/2024 da indicare nel modello F24 è 902024.

I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio”. Il servizio calcola il premio dovuto e indica il numero di riferimento (di sei cifre) da riportare nel modello F24 per effettuare il pagamento. Tramite il suddetto servizio è possibile chiedere anche il certificato di assicurazione dell’equipaggio.

Se l’attività di navigazione viene esercitata in modo non continuativo, le imprese armatrici devono comunicare nel corso dell’anno tramite gli apposti servizi online di Armo/Disarmo-Assicurazione le date di disarmo e riarmo (o le date di eventuali periodi di CIGS). Le comunicazioni individuali di Unimare non esonerano, infatti, l’armatore da tale obbligo.

Il premio di autoliquidazione può essere pagato, come di consueto, in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.

I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2024 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2023 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2024) devono inviare all’Inail entro il 16 febbraio 2024 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (art.28, c. 6, DPR 1124/1965), con il servizio Riduzione Presunto, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2024.

Le riduzioni contributive che si applicano all’autoliquidazione 2023/2024:

  • Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT);
  • Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN);
  • Sgravio per il Registro Internazionale (PAN);
  • Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT);
  • Riduzione per le imprese artigiane (PAT);
  • Riduzione per Campione d’Italia (PAT);
  • Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT);
  • Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT);
  • Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT).