L’INAIL, con l’istruzione operativa n. 7638 del 14 maggio 2018, ha ricordato che l’art. 1, comma 1125, della legge n. 145/2018, tenuto conto della necessità di applicare le nuove Tariffe già dal 1° gennaio 2019, ha rimodulato i termini per l’autoliquidazione dell’anno in corso, stabilendo le scadenze per il pagamento del premio e l’invio delle denunce salari alla data del 16.5.2019. La stessa disposizione, inoltre, ha fissato anche la data (31 marzo) entro cui l’Istituto mette a disposizione delle aziende e degli intermediari gli elementi per il calcolo del premio.

La predetta data del 31 marzo si è rivelata, però, come è ormai noto, non congrua tenuto conto che i decreti di adozione delle nuove Tariffe sono stati pubblicati solo il 1° aprile 2019.

Nonostante le difficoltà operative determinate da quanto sopra, l’INAIL ha ribadito che rimane ferma la scadenza di legge per il versamento del premio stabilita al 16 maggio p.v.