Ai contratti stipulati dal 1° luglio 2020 tra l’azienda ed il lavoratore per la concessione a quest’ultimo dei veicoli aziendali con alte emissioni di CO2 e di nuova immatricolazione, si applica il nuovo calcolo del fringe benefit previsto dalla Legge di Bilancio 2020.

In sostanza per le auto più inquinanti si alzano le aliquote di calcolo rispetto a quelle in vigore fino al 30 giugno 2020.

La legge 160/2019 in particolare modifica l’articolo 51, c. 4, lett. a) del TUIR, che riguarda appunto i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, prevedendo percentuali di esenzioni diverse che tengono conto delle emissioni di CO2 del veicolo: mentre per le auto elettriche o ibride plug-in la le percentuali su cui si calcola il fringe benefit si riducono, si alzano invece per i veicoli ad alte emissioni.

In particolare, si dispone che, per i veicoli che presentano valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente venga assunto il 25 per cento (in luogo del 30 per cento) dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio. In caso di emissioni superiori a 60, ma non a 160 grammi per chilometro, viene assunto il 30 per cento dell'importo (in linea con la legislazione vigente). In caso di emissioni superiori a 160, ma non a 190 grammi per chilometro, viene assunto il 40 per cento per l'anno 2020 e il 50 per cento per l'anno 2021. Infine, in caso di emissioni superiori a 190 grammi per chilometro, viene assunto il 50 per cento per l'anno 2020 e il 60 per cento per l'anno 2021.

Nello specifico sono due le condizioni che devono verificarsi per l’applicazione del nuovo regime:

  • gli autoveicoli devono essere di nuova immatricolazione (tenendo conto che la Legge di Bilancio 2020 è entrata in vigore il 1° gennaio 2020 l’immatricolazione deve avvenire da questa data);
  • il contratto della concessione al lavoratore del veicolo aziendale deve essere stipulato dopo il 1° luglio 2020.

In tutti gli altri casi continua a valere il previgente regime previsto dal comma 4, lettera a), dell'articolo 51 del TUIR che stabilisce che ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, per le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, gli autocaravan, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.