L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul S.O. n. 66 alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2015 i costi chilometrici elaborati dall’ACI per l’individuazione del fringe benefit 2015, derivante dall’utilizzo promiscuo degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori aziendali.
Gli importi avranno valore per tutto l’anno 2016. Per i nuovi veicoli che verranno eventualmente messi in commercio nel 2016, l’ammontare del reddito in natura sarà determinato prendendo a riferimento, dalla citata tabella ACI, quello che per tutte le sue caratteristiche risulti più simile.
Si ricorda che, a norma dell’art. 51, c. 4, del DPR 917/86, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi dall’azienda ad uso promiscuo ai propri dipendenti e collaboratori coordinati, si assume, ai fini dell’individuazione del reddito imponibile (sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi), il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, al netto delle somme eventualmente  trattenute (o addebitate) al dipendente (detto importo deve essere fatturato dal datore di lavoro/committente al dipendente/collaboratore, con applicazione dell’IVA al 22%).
Il compenso in natura, così calcolato, deve essere rapportato al periodo dell’anno (in trecentosessantaciquesimi) durante il quale al dipendente (o collaboratore) viene concesso l’uso promiscuo del veicolo.
Se il valore complessivo dei fringe benefit (compreso quindi quello convenzionale derivante dall’uso promiscuo dell’auto) riconosciuto al dipendente e/o al collaboratore (anche da parte di altri datori di lavoro), nel corso del periodo d’imposta interessato, non eccede € 258,23, questo è escluso (art. 51, c. 3, DPR 917/86) dalla base imponibile (quindi risulterà esente sia da imposte, per il dipendente, sia da contributi per il dipendente e per l’azienda).
Si ricorda infine che il veicolo concesso per il solo uso personale deve essere valorizzato ai fini fiscali e contributivi, utilizzando, anche in questo caso, il criterio generale del “valore normale”.