L’INPS, con il messaggio n. 1784 del 9 maggio 2019, ha reso noto che, allo scopo di agevolare le verifiche in ordine all’assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in capo al lavoratore alla data della prima assunzione incentivata ex art. 1, c. 100 e ss., L. 205/2017, è stata realizzata un’apposita utility, attraverso la quale i datori di lavoro e i loro intermediari previdenziali, nonché i medesimi lavoratori, possono acquisire, sulla base delle condizioni di aggiornamento delle basi dati interne ed esterne, le informazioni in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati precedentemente al 1° gennaio 2018 ovvero a decorrere dalla predetta data.

In particolare, attraverso l’utilizzo di detta utility, gli interessati, una volta indicato il codice fiscale del lavoratore, possono conoscere se lo stesso abbia già avuto rapporti a tempo indeterminato. Detta procedura restituisce, con evidenza separata, il riscontro (SI/NO) risultante sulla base dell’analisi delle informazioni desumibili dalle dichiarazioni contributive in possesso dell’Istituto e quello desumibile dalle comunicazioni obbligatorie.

L’utility, nel caso in cui rilevi dalle banche dati del Ministero del Lavoro e dell’ANPAL (Unilav/Unisomm) la sussistenza di assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2018, fornisce l’informazione della data di avvio del rapporto, indicata nella comunicazione obbligatoria, e del relativo identificativo.

L’applicativo, nel caso di precedente fruizione dell’esonero strutturale, fornisce, inoltre, specifica evidenza dei periodi di paga mensili in cui vi è stata effettiva fruizione dell’agevolazione.

Pertanto, laddove per il codice fiscale inserito si riscontri che il lavoratore sia stato già assunto con l’agevolazione strutturale di cui alla L. 205/2017, l’utility fornisce evidenza, al datore di lavoro che si accinge ad assumere, dei periodi di fruizione dell’agevolazione medesima al fine del calcolo dell’eventuale periodo residuo di esonero spettante.

Mediante la consultazione dell’utility sarà onere del soggetto interessato effettuare, attraverso l’incrocio delle informazioni desumibili dalle comunicazioni obbligatorie e dai flussi mensili, un calcolo sul periodo di fruizione dell’esonero al fine di individuare l’eventuale spettanza, per la riassunzione del lavoratore, di un periodo residuo di agevolazione.

L’INPS fa presente, al riguardo, che, in considerazione delle modalità con cui vengono inviati all’Istituto i flussi mensili da parte dei datori di lavoro (mese successivo rispetto a quello di competenza), nella consultazione dell’utility occorre tener conto della possibilità di uno sfasamento temporale tra quanto risultante in archivio e quanto effettivamente spettante alla data della consultazione.

Si ricorda, infine, che il riscontro fornito non ha valore certificativo.

Pertanto, i datori di lavoro e i loro intermediari dovranno continuare ad acquisire e conservare la dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, in ordine alla sussistenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.