Assunzioni donne vittime di violenza: operativo per l’esonero
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 2239 del 14 giugno 2024, ha descritto la procedura per ottenere l’esonero ex art. 1, commi da 191 a 193, della L. 213/2023, specificando, altresì, le modalità di esposizione dei relativi dati nel flusso UNIEMENS.
Come noto, la L. di Bilancio 2024 (L. 213/2023) ha previsto un esonero contributivo per i datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà.
L'esonero dei contributi previdenziali è riconosciuto nella misura del 100% e nel limite massimo di 8mila euro, e spetta per:
· le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;
· le assunzioni a tempo determinato, per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di 12 mesi;
· le trasformazioni a tempo indeterminato, per la durata di 18 mesi.
Per poter beneficiare dell’agevolazione, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’esonero tramite il modulo online “ERLI” disponibile all’interno del Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).
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