Assunzioni agevolate under 35: le attese istruzioni operative INPS
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 57 del 28 aprile 2020, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate negli anni 2019 e 2020, di giovani fino a trentacinque anni di età ai sensi dell’art. 1, c. 10, della L. 160/2019.
Innanzi tutto, si ricorda che l’esonero strutturale (non rientrante nel regime degli aiuti di Stato c.d. de minimis) applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato di giovani risulta oggi soggetto unitariamente al vigore della disciplina della L. 205/2017 secondo la quale, a seguito delle modifiche apportate dalla L. 160/2019, il limite anagrafico del giovane, da tenere in considerazione per le assunzioni effettuate nelle annualità 2018, 2019 e 2020, è innalzato a 35 anni di età. A partire dell’annualità 2021, invece, il limite anagrafico per accedere all’esonero in trattazione sarà strutturalmente individuato nei trenta anni di età.
La misura dell’incentivo è pari al 50 % dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, per un massimo di 36 mesi a partire dalla data di assunzione.
L’esonero è, inoltre, elevato al 100 % nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato intervengano entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio e riguardino giovani che, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
L’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
In particolare, hanno diritto al riconoscimento del beneficio:
- gli enti pubblici economici;
- gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
- le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del D.Lgs. 267/2000;
- i consorzi di bonifica;
- i consorzi industriali;
- gli enti morali;
- gli enti ecclesiastici.
Sono, al contrario, esclusi:
- le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
- le Università;
- gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Nel novero degli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali sono da ricomprendere tutti gli enti indicati nella L. 70/1975, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella L. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle Regioni o dalle Province autonome;
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
- l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- le Agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999.
In riferimento ai rapporti di lavoro incentivati, l’INPS ribadisce che sono ricompresi anche i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. 142/2001 e le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato. Sono, al contrario, esclusi i contratti di apprendistato, i rapporti di lavoro domestico nonché i contratti di lavoro intermittente o a chiamata ancorché stipulati a tempo indeterminato.
Per ciò che concerne il rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall’art. 31 del D.Lgs. 150/2015, si evidenzia che, nella fattispecie in esame, non è applicabile il comma 1, lett. a). Pertanto, si può fruire dell’esonero contributivo di cui all’art. 1, commi 100 e seguenti, della Legge di Bilancio 2018, a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.
A titolo meramente esemplificativo, può fruire dell’esonero contributivo il datore di lavoro privato che, in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 24 del D.Lgs. 81/2015, assuma a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i successivi dodici mesi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. Lo stesso principio vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato.
Parimenti, l’esonero contributivo può trovare applicazione per le assunzioni obbligatorie effettuate ai sensi dell’art. 3, della L. 68/1999, di lavoratori disabili.
Inoltre, si fa presente che, per l’esonero in trattazione, non trova applicazione neanche il disposto di cui all’art. 31, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 150/2015, secondo il quale l’incentivo non spetta qualora l’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.
Fra le condizioni da rispettare, l’INPS ricorda che il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Allo scopo, si segnala che i periodi di apprendistato, svolti in precedenza presso il medesimo o altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato, non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione. Simili considerazioni valgono anche nel caso in cui il lavoratore abbia avuto uno o più rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato.
Da ultimo, riguardo alla compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione, l’Istituto previdenziale rileva che l’esonero contributivo under 35 è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:
- l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’art. 13, L. 68/1999, come modificato dall’art. 10 del D.Lgs. 151/2015;
- l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all’art. 2, c. 10-bis, della L. 92/2012 pari al 20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento.
Con specifico riferimento alle assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2019, l’esonero in trattazione è cumulabile con l’incentivo “Occupazione Sviluppo Sud” nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua per lavoratore assunto.
L’esonero è, inoltre, cumulabile con l’incentivo “Occupazione NEET” e con l’“IncentivO Lavoro (IO Lavoro)” di cui al D.D. ANPAL 52/2020.
Non è, al contrario, cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’art. 4, c. 11, della L. 92/2012.
Infine, la circolare 57/2020 ricorda che, ai fini del diritto alla fruizione dell’agevolazione, è necessario che il lavoratore assunto non abbia già avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre, il datore di lavoro che assume a tempo indeterminato un lavoratore che ha già avuto un rapporto di lavoro agevolato continua a fruire del beneficio contributivo in esame per il periodo residuo sino alla durata complessiva di trentasei mesi e ciò indipendentemente dalla titolarità, in capo al medesimo lavoratore, di un precedente rapporto a tempo indeterminato e indipendentemente dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione.
Sul punto, si chiarisce che, ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero in capo al nuovo datore di lavoro, l’eventuale revoca del beneficio per licenziamenti effettuati entro sei mesi dall’inizio del precedente rapporto agevolato, riguardanti il lavoratore assunto con l’esonero o un altro lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica, non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore. Pertanto, nelle ipotesi in cui l’agevolazione venga revocata a causa dei suddetti licenziamenti, il precedente periodo di fruizione deve essere comunque computato per il calcolo del periodo residuo spettante.
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