L’INAIL, con la circolare 23/05/204 n.28, ha precisato che la riduzione del 50% riconosciuta ai datori di lavoro, anche agricoli, che a partire dal 1/01/2013 hanno assunto lavoratori over 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, e donne di qualunque età, prive di impiego da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree, si applica anche ai premi assicurativi.

La precisazione nasce dal fatto che la disposizione normativa contenuta nella L. 92/2012 non fa riferimento ai premi INAIL per cui si è reso necessario richiedere un parere al Ministero del lavoro, che ha risposto precisando che l’agevolazione trova applicazione anche nei confronti dei premi assicurativi.

L’INAIL riepiloga nella circolare tutta la disciplina del predetto incentivo fornendo alcune precisazioni.

Più precisamente, in relazione allo stato di disoccupazione in cui deve trovarsi il lavoratore over 50 anni, l’INAIL ricorda che per tale stato si intende la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti. La condizione di disoccupazione deve essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del dpr 445/2000, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi fino a giorni quindici, all'interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a giorni quindici si computano come un mese intero. L’articolo 4 del d.lgs. 181/2000 come modificato da ultimo dal d.l. 76/2013 contempla le condizioni che determinano la conservazione ovvero la perdita dello stato di disoccupazione.

Relativamente alle donne prive di impiego regolarmente retribuito, la circolare evidenzia che poiché l’accertamento di tale requisito prescinde dall’eventuale stato di disoccupazione disciplinato dalla legge e non richiede la previa registrazione della donna presso il Centro per l’impiego, è opportuno, coerentemente a quanto indicato anche dall’Inps, per il datore di lavoro, acquisire dalla lavoratrice una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 dalla quale si evinca la presenza dei requisiti reddituali ovvero di durata di precedenti rapporti nei termini sopra evidenziati.

L'assunzione del lavoratore svantaggiato, al fine della concessione dei benefici, deve costituire un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata (intesa come datore di lavoro) rispetto alla media dei 12 mesi precedenti (punto 4, articolo 40 del Regolamento CE n. 800/2008). L’incremento occupazionale va verificato in concreto in relazione alle singole assunzioni agevolate. 

Quindi l’incentivo spetta se l’assunzione, la proroga e la trasformazione realizzano, anche in caso di somministrazione, un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato, rispetto alla media dei 12 mesi. 

Gli incentivi non possono essere concessi alle imprese in difficoltà e sono subordinati alla circostanza che il datore di lavoro non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non hanno rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (articolo 1, punto 6, del Regolamento CE n. 800/2008 e articolo n. 46 della legge 234/2012).

In merito alla somministrazione, l’INAIL precisa che la condizione di regolarità contributiva riguarda l’agenzia di somministrazione mentre quella di osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro riguarda sia l’agenzia di somministrazione sia l’utilizzatore, in quanto su entrambi incombono obblighi di sicurezza nei confronti del lavoratore somministrato.

Nei casi in cui il datore di lavoro pone in essere con lo stesso lavoratore un rapporto di lavoro subordinato agevolato o non agevolato e poi lo utilizzi mediante contratto di somministrazione, l'incentivo relativo alla somministrazione spetta, ricorrendo tutti gli altri presupposti di legge, a condizione che il lavoratore sia disoccupato da almeno dodici mesi nel momento dell'assunzione.

Nel caso in cui ricorrano i presupposti sia per l’applicazione dell’incentivo connesso all’assunzione di lavoratori svantaggiati sia per l’applicazione dell’incentivo per l’assunzione (con contratto a tempo indeterminato) di disoccupati di qualunque età disoccupati da almeno 24 mesi, (L. 407/1990) si applica quest’ultimo (premi applicati nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi). In caso di assunzione di lavoratori svantaggiati con contratto a termine è possibile godere: inizialmente dell’incentivo previsto dalla legge 92/2012 per un rapporto a tempo determinato (massimo 12 mesi complessivi), successivamente dell’incentivo della legge 407/1990 per la trasformazione a tempo indeterminato (36 mesi dalla decorrenza della trasformazione), esclusivamente dell’incentivo previsto dalla Riforma del lavoro se, al momento della trasformazione, il lavoratore possiede ancora il requisito dell’anzianità di disoccupazione superiore a 12 mesi come se il rapporto fosse cessato invece di essere trasformato a tempo indeterminato.

Diversamente, tale ultimo incentivo non spetta nel caso in cui nel frattempo il lavoratore abbia maturato il diritto di precedenza all’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda le società di somministrazione di lavoro, fino a nuove indicazioni, la fruizione del beneficio avviene indicando nell’apposito applicativo http://interinale.inail.it/li/ il 50% delle retribuzioni nel contratto di somministrazione del lavoratore per il quale spetta la riduzione.