Assunzione giovani: resta l’esonero anche se il precedente rapporto è stato riqualificato
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 4178 del 24 novembre 2023, è tornato a fornire indicazioni in merito all’esonero contributivo riconosciuto per le assunzioni di giovani lavoratori che, a norma dell’art. 1, L. 205/2017 (L. di Bilancio 2018), “non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro”.
Con particolare riferimento a quest’ultimo requisito, è stato ribadito un concetto già noto (allo scopo, si vedano circolari INPS n. 40/2018, n. 56/2021 e n. 57/2023), ossia che l’esonero in commento non può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato. Tale indicazione è valida, a tutti gli effetti, anche per gli esoneri previsti per le assunzioni di giovani under 36 ex L. di Bilancio 2021 e L. di Bilancio 2023.
Quanto sopra, in quanto le norme in questione sono volte a sollecitare l’assunzione «spontanea» di personale, anche precedentemente impiegato con contratti di natura autonoma, fattispecie che non si verifica nel caso in esame. Tant’è che la concessione dell’esonero assumerebbe una natura premiale nei confronti di chi nulla ha fatto per contribuire ad una maggiore e stabile occupazione ma, viceversa, ha violato diverse diposizioni di legge.
Con il messaggio odierno, l’Istituto previdenziale aggiunge un ulteriore tassello alle citate precisazioni, chiarendo altresì che la preclusione suddetta riguarda solo il caso in cui il datore di lavoro che intenda fruire dell’incentivo sia il medesimo datore titolare del rapporto di lavoro riqualificato a seguito di accertamento ispettivo.
Laddove, invece, il datore di lavoro che abbia già iniziato a fruire delle agevolazioni contributive in commento sia un soggetto diverso dal datore di lavoro titolare del rapporto riqualificato, lo stesso può godere legittimamente del beneficio, in quanto, alla data di assunzione incentivata, riteneva in buona fede che il lavoratore fosse legittimo destinatario dell’agevolazione.
Di conseguenza – conclude l’INPS -, nel caso di riqualificazione ab origine di un precedente rapporto di lavoro come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, (fattispecie che comporterebbe, di per sé, il venire meno di uno dei requisiti legittimanti la spettanza degli esoneri), detta circostanza, in quanto non conosciuta né conoscibile alla data di assunzione per il quale si intende fruire degli esoneri contributivi in trattazione, non può riverberarsi negativamente sul diverso datore di lavoro che, in buona fede, ha assunto il lavoratore titolare del rapporto riqualificato.
In questa ipotesi, dunque, il datore di lavoro che ha assunto in buona fede può legittimamente fruire degli esoneri contributivi e non è tenuto, a causa del successivo accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro riqualificato presso altro datore di lavoro, alla restituzione dell’agevolazione né al pagamento delle eventuali sanzioni previste per la pregressa fruizione della misura agevolativa.
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