Assunzione donne beneficiarie del Reddito di libertà: le istruzioni per l’esonero
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 41 del 5 marzo 2024, ha fornito le istruzioni per l’applicazione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi all'INAIL, riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà.
La misura è stata introdotta introdotto dall’art. 1, comma 191 della Legge di bilancio 2024 e si applica nella misura del 100%, nel limite massimo di 8mila euro.
La lavoratrice, alla data dell’assunzione, deve essere disoccupata ed essere percettrice del Reddito di libertà. L’esonero può essere riconosciuto solo in relazione alle assunzioni di donne percettrici del Reddito di libertà, e non anche alle donne che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del contributo, abbiano titolo alla prestazione ancorché non l’abbiano ancora percepita. Tuttavia, in sede di prima applicazione, può essere riconosciuto anche in relazione alle assunzioni di donne che siano state fruitrici del Reddito di libertà nel 2023, e che, pertanto, alla data di assunzione non soddisfano il requisito in trattazione.
Ai fini dell’applicazione dell’esonero in oggetto, il Reddito di libertà è equiparato alle analoghe misure eventualmente previste da fonti regionali o provinciali (ad esempio, Assegno di autodeterminazione della Provincia Autonoma di Trento).
L’esonero contributivo spetta per: le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi; le assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di dodici mesi; le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, sia già agevolato che non agevolato, per la durata di 18 mesi a partire dalla data dell’assunzione a tempo determinato. Spetta altresì in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro. Si applica inoltre anche in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio. La circolare precisa le contribuzioni che devono essere escluse dall’esonero.
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.
Considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, essa può essere cumulata con altre misure agevolative, ove ciò non sia espressamente escluso, solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.
Inoltre, il coordinamento con altre misure è possibile a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.
Ad esempio, l’esonero in trattazione non risulta cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile.
Rimane fermo che è ammesso la contestuale applicazione degli esoneri a favore della lavoratrice.
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