Assicurazioni: vessatoria la clausola che esclude danni di tipo generico
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8235 del 7 aprile 2010, ha stabilito che la clausola inserita nella polizza assicurativa dell'azienda che esclude, indiscriminatamente, la copertura per danni "da qualsiasi causa determinati" è da considerarsi vessatoria.
Configura, infatti, una non consentita limitazione di responsabilità, ex art. 1229 c.c., la clausola di un contratto assicurativo che, nell'escludere l'assicurazione del relativo rischio, ipotizza in modo ampio ed indiscriminato la non comprensione dei danni nell'oggetto del contratto stesso.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte in una controversia tra un'impresa edile ed una compagnia di assicurazione in merito ad una clausola che escludeva "dalla garanzia per i danni a condutture ed impianti sotterranei in genere, fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati".
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