L'istituto assicurativo, con la circolare n. 48 del 3 luglio 2002, fornisce importanti precisazioni in ordine all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall'art. 6 del D.Lgs. 38/2000 e attuata dal DM 28 marzo 2002. Ai fini dell'assicurazione si considerano sportivi professionisti, ai sensi della L.81/81, i seguenti soggetti: - Calcio: serie A, B, C1 e C2 - Pallacanestro: serie A1 e A2; - Ciclismo; - Motociclismo; - Boxe; - Golf. Per la costituzione del rapporto sportivo (con vincolo di subordinazione) è necessario la stipula del contratto in forma scritta. All'obbligo assicurativo sono tenute le società destinatarie delle prestazioni sportive, che devono essere affiliate alle federazioni riconosciute dal CONI.