La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18838 del 30 agosto 2010, ha stabilito il principio in base al quale le associazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali applicati nell’unità produttiva hanno diritto a tre delle dieci ore spettanti alle RSA per indire assemblee in orario di lavoro. Tale diritto spetta alle organizzazioni firmatarie, che possono esercitarlo disgiuntamente o congiuntamente, ma all’interno di un monte ore complessivo.
La vicenda: tre sigle sindacali, la FIM-CISL, UILM-UIL e FIOM-CGIL, che all'interno di una azienda avevano usufruito di un’ora ciascuna di assemblea retribuita durante l’orario di lavoro. Successivamente la FIOM-CGIL aveva chiesto di indire un’altra assemblea. L’azienda non lo ha consentito, assumendo che erano esaurite le tre ore di assemblea durante l’orario di lavoro spettanti alle organizzazioni sindacali.
La Cassazione fa presente che l’art. 20 dello Statuto dei lavoratori distingue tra assemblee fuori dall’orario di lavoro, per le quali non vengono posti limiti temporali, ed assemblee durante l’orario, con conservazione della retribuzione, per le quali viene posto il limite di dieci ore annue. Il potere di indire le assemblee viene conferito dalla legge alle RSA costituite nell’unita’ produttiva, che possono esercitarlo tanto congiuntamente che disgiuntamente. L’accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 riconosce alle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale applicato nell’unità produttiva il "diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore L. n. 300 del 1970, ex art. 20".
A parere del sindacato ricorrente, tale diritto spetta non all’insieme delle organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni stipulanti il contratto collettivo nazionale applicato nell’unità produttiva, ma a ciascuna di tali organizzazioni. La conseguenza di tale impostazione è che il numero di ore spettanti alle organizzazioni sarà un multiplo di tre a seconda del numero delle associazioni che hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale, o meglio, delle organizzazioni aderenti alle associazioni sottoscrittici.
La Cassazione non condivide la tesi. Il riferimento è indistintamente alle organizzazioni; non viene compiuta nessuna specificazione.
Il sistema normativo in materia di assemblea durante l’orario di lavoro prevede che il limite massimo di dieci ore annuali di assemblea in orario di lavoro e con percezione della normale retribuzione vale anche per i soggetti sindacali ai quali è riconosciuto il diritto di indire le assemblee. Alle associazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali applicati nell’unità produttiva è conferito il diritto di indire una parte delle assemblee che lo Statuto dei lavoratori riservava alle rappresentanze sindacali aziendali; tale attribuzione riguarda tre delle dieci ore spettanti alle RSA. Tale diritto riconosciuto con l’accordo spetta alle organizzazioni firmatarie, che possono esercitarlo disgiuntamente o congiuntamente, ma all’interno di un monte ore complessivo; le altre sette ore sono di competenza delle rappresentanze sindacali aziendali. In caso di più richieste, implicanti il superamento del monte ore, ci si atterrà all’ordine di precedenza.