L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10/E del 5 agosto 2021, facendo seguito alle novità introdotte dall’art. 47-bis, co. 2, del decreto Sostegni bis, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale degli assegni straordinari del Fondo di solidarietà del personale del credito ordinario e cooperativo.

Si ricorda che il Fondo provvede all’erogazione di assegni straordinari di sostegno al reddito, in forma rateale, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo. Tali assegni sono imponibili per il loro importo complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota del TFR (art. 17, ora 19, del TUIR).

L’Agenzia delle Entrate, in ottemperanza all’art. 19 del TUIR, ha provveduto a riliquidare l’imposta versata sugli assegni erogati nel corso del 2016. Il decreto Sostegni bis, tuttavia, ha escluso che tali emolumenti siano oggetto di riliquidazione.

Conseguentemente, per effetto del mutato quadro normativo, l’Agenzia procederà, in autotutela, ad annullare tutte le comunicazioni già inviate nei mesi scorsi con cui è stato chiesto il pagamento di somme relative alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà, anche in assenza di istanza da parte dei contribuenti interessati. Solo nel caso in cui risultino dovute eventuali ulteriori somme relative ad altre prestazioni erogate nel corso del 2016, diverse da quelle oggetto di annullamento, gli uffici invieranno ai contribuenti interessati una nuova comunicazione degli esiti della riliquidazione, con l’importo residuo da versare.

I versamenti eventualmente già eseguiti dai contribuenti a seguito del ricevimento delle comunicazioni inviate nei mesi scorsi, successivamente rivelatisi non dovuti per l’entrata in vigore della predetta disposizione, saranno oggetto di apposite elaborazioni da parte dell’Agenzia al fine di procedere, progressivamente, all’erogazione dei rimborsi spettanti.