Aspettative sindacali: entro fine mese la domanda di accredito di contributi figurativi
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 3499 dell’8 settembre 2017, ha fornito istruzioni in merito all’istruttoria delle domande di accredito figurativo per i periodi di aspettativa fruita per incarichi politici o sindacali. La domanda di accredito in esame deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa. Anche per le aspettative di durata pluriennale, la domanda di accredito deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all’anno solare precedente. La normativa vigente, tra l’altro, prevede (art. 38, comma 3, L. 488/1999) il rinnovo tacito della domanda per i “lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante”. Questi, qualora intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi figurativi, presentano domanda, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario. Salvo quanto previsto in caso di rinnovo tacito, la volontà dell’interessato di chiedere l’accredito figurativo deve essere manifestata entro i predetti termini di decadenza e deve risultare manifesta. Non è, dunque, sufficiente il mero invio, seppur entro i termini, della documentazione utile all’accredito. Alla domandi di accredito figurativo deve essere allegato l’atto con cui il lavoratore è stato collocato in aspettativa adottato all’epoca dal datore di lavoro, datato e sottoscritto per esteso da quest’ultimo. Tale atto deve, per necessità, essere di data antecedente al periodo di aspettativa concesso. Per la prova del collocamento in aspettativa, dunque, non sono utili dichiarazioni ora per allora. Allo stesso fine, non sono utili i codici tipo cessazione 3E e 3S apposti nel flusso Uniemens rispettivamente all’inizio dell’aspettativa elettorale e all’inizio dell’aspettativa sindacale. I provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa, dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a 6 mesi. Il periodo di 6 mesi di cui sopra deve essere caratterizzato da lavoro effettivo. Le assenze, diverse dai riposi settimanali e dalle festività, sospendono il decorso dei periodi in questione posticipandone il perfezionamento, a meno che non si tratti di assenze utili al compimento del periodo di prova in base alla inequivoca e specifica previsione della contrattazione collettiva. La perdita di efficacia del provvedimento di aspettativa si ha, a titolo esemplificativo, nei casi in cui il lavoratore rientri in servizio, ovvero fruisca delle ferie, festività, permessi, riposi. Il provvedimento di aspettativa perde di efficacia anche nel caso di sospensione o cessazione dell’attività aziendale. La tutela previdenziale della contribuzione figurativa viene meno anche per interruzione del rapporto di lavoro.
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