L’INPS, con il messaggio 11/07/2019 n.2653, ha ricordato che in caso di aspettativa per cariche pubbliche o sindacali che perdura nel tempo, se il provvedimento di collocamento in aspettativa risulta già agli atti perché allegato alla prima istanza di accredito della contribuzione figurativa, il lavoratore che chiede l’accredito figurativo, per dimostrare il perdurare dell’aspettativa nei casi in cui sia stata concessa o prorogata a tempo indeterminato, dovrà produrre una dichiarazione del datore di lavoro che attesti il perdurare della situazione definita nel provvedimento originario o nel provvedimento di proroga del termine.

L’Istituto previdenziale inoltre ribadisce che le dichiarazioni ora per allora del datore di lavoro potranno essere utilizzate solo per dimostrare il perdurare dell’aspettativa nei casi in cui questa sia stata concessa o prorogata a tempo indeterminato.

Viene anche confermato che le dichiarazioni ora per allora non possono essere utilizzate come alternativa all’esibizione dell’originario provvedimento di collocamento in aspettativa.

Però se il provvedimento di collocamento in aspettativa originario, ed in corso di efficacia, è irreperibile, il datore di lavoro dovrà produrre, unitamente ad una propria dichiarazione di responsabilità attestante l’irreperibilità del documento originario e le relative motivazioni, atti idonei a provare l’avvenuto collocamento in aspettativa (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i libri contabili o il LUL dai quali risulti il collocamento in aspettativa per motivi sindacali, ecc.).

Il Messaggio sottolinea che ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali, è necessario che sia decorso il periodo di prova o comunque un periodo di almeno 6 mesi di lavoro.

L’INPS infine ha fornito le istruzione operative per la compilazione del flusso Uniemens riguardo alla contribuzione aggiuntiva dovuta dagli iscritti ai Fondi Speciali.