L’INPS, con il messaggio n. 1138 del 14 marzo 2018, ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo contributivo delle imprese artigiane.

In particolare, si analizza la disciplina introdotta dall’art. 6, c. 2, lett. f-sexies, della L. 106/2011, che consente di attribuire immediato effetto, ai fini previdenziali, ad una regolare comunicazione di inizio attività artigiana o ad un verbale di accertamento ispettivo da cui emerga una pregressa decorrenza di un’attività non dichiarata, fermi restando i successivi controlli demandati ai competenti Organismi della CCIAA.

La norma dispone, inoltre, che il soggetto privo dei requisiti di legge per lo svolgimento di attività artigiana, e, quindi, per l’iscrizione alla gestione artigiani, non possa essere esonerato dall’adempimento degli obblighi previdenziali per il periodo di esercizio effettivo dell’attività.

La previsione normativa si basa sul presupposto logico che tale attività, una volta evidenziata la palese irregolarità di esercizio, dovrà essere cessata, con conseguente cessazione dell’obbligo contributivo.

Pertanto, il soggetto rimarrà iscritto alla gestione previdenziale artigiani fino alla data di emissione della delibera della Commissione Provinciale Artigianato (o Organismo equipollente) che ne decreterà la cancellazione o la non iscrivibilità all’Albo delle Imprese Artigiane, trattandosi appunto di attività svolta in assenza dei requisiti di legge.

Con riferimento alla decorrenza da attribuire all’iscrizione di un “artigiano di fatto”, essa coinciderà con la data di inizio dell’attività, nei limiti della prescrizione quinquennale.